Sanzioni tributarie: responsabilità esclusiva della società di capitali (Cass. civ. Sez. 5 n. 11840 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le sanzioni amministrative tributarie relative al rapporto tributario proprio di una società di capitali gravano esclusivamente sull’ente, con esclusione della responsabilità a titolo concorsuale delle persone fisiche, anche quando queste abbiano svolto un ruolo determinante nell’esecuzione delle operazioni contestate. Tale principio, fondato sull’art. 7 del d.l. n. 269/2003, opera a prescindere dalla tipologia del rapporto intercorrente tra la persona fisica e la società, rendendo giuridicamente irrilevanti gli elementi indiziari volti a dimostrare una cointeressenza economica del primo. In sede di legittimità, la rivalutazione del materiale probatorio e degli indizi raccolti dal giudice di merito è preclusa, salvo che la censura non si concentri sul vizio di sussunzione o sulla violazione del “minimo costituzionale” della motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento a un contribuente quale presunto autore di violazioni riferite a una società cooperativa, sulla base delle risultanze del processo verbale di constatazione redatto dalla Guardia di Finanza. Dalle verifiche emergevano irregolarità contabili e movimentazioni finanziarie non giustificate, con recupero di ricavi e imposta per un importo complessivo superiore a euro 500.000. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, sostenendo l’applicabilità dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e l’esclusiva riferibilità delle sanzioni alla persona giuridica. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR, con la sentenza impugnata, rigettava l’appello dell’Ufficio.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato i quattro motivi del ricorso principale, rigettandoli o dichiarandoli inammissibili. Il primo motivo, relativo alla motivazione apparente della sentenza impugnata, è stato ritenuto infondato: la CTR aveva chiaramente individuato la questione giuridica e richiamato il principio di diritto, assolvendo al “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost.. Il secondo motivo, incentrato sulla violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., è stato dichiarato inammissibile, poiché la censura tendeva a una diversa valutazione delle prove, preclusa in sede di legittimità.
Il terzo motivo, concernente l’omesso esame di fatti decisivi, è stato considerato inammissibile per l’inosservanza degli oneri di allegazione fissati dalle Sezioni Unite n. 8053 del 2014. Il quarto motivo, sulla violazione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003 e delle norme in tema di presunzioni, è stato rigettato: la CTR ha applicato correttamente il principio secondo cui le sanzioni gravano esclusivamente sull’ente quando la violazione riguarda il suo rapporto tributario, rendendo irrilevanti gli elementi indiziari sulla presunta cointeressenza della persona fisica.
La Corte ha infine dichiarato assorbito il ricorso incidentale del contribuente e condannato l’Agenzia alla refusione delle spese processuali. La decisione conferma l’orientamento consolidato sulla imputazione soggettiva delle sanzioni tributarie, ribadendo il perimetro del sindacato di legittimità sulle valutazioni probatorie del giudice di merito.
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Nota della Redazione
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