Spese di lite nel giudizio di pace deciso secondo equità: appello inammissibile (Cass. civ. Sez. III n. 25698 del 22.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle cause di valore fino a euro 1.100,00 decise dal giudice di pace secondo equità, la quantificazione delle spese di lite partecipa del giudizio equitativo e non è espressione di una norma sul procedimento. Il preteso errore sulla sola determinazione del loro ammontare non integra quindi la violazione di norme processuali che rende ammissibile l’appello ai sensi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., pur essendo l’art. 91 cod. proc. civ. norma processuale la cui violazione è in astratto idonea a fondare l’impugnazione. Ne consegue che il giudice d’appello dichiara correttamente l’inammissibilità dell’impugnazione proposta per contestare il solo importo delle spese.
Il Fatto
Un Condominio era stato condannato dal Giudice di pace al risarcimento dei danni patiti da un soggetto per il distacco di calcinacci dal fabbricato, con danni alla sua autovettura, oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in misura superiore a quella ritenuta congrua.
Il Condominio propose appello limitatamente alla liquidazione delle spese, assumendone l’errore e l’eccessività. Il Tribunale dichiarò l’inammissibilità dell’impugnazione, rilevando che, per effetto della limitazione della domanda a un importo inferiore alla soglia di legge, la decisione doveva intendersi resa secondo equità e che le doglianze non rientravano tra quelle consentite. Di qui il ricorso per cassazione.
La Motivazione della Corte
Il ricorrente censurava la violazione dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., sostenendo di aver indicato le norme sul procedimento asseritamente violate dal primo giudice, ossia quelle sulla liquidazione delle spese, erroneamente determinate in misura superiore a quella corrispondente al valore della domanda.
La Corte muove da una premessa favorevole al ricorrente: l’art. 91 cod. proc. civ. è norma processuale e la sua violazione integra, in linea di principio, motivo di appello ai sensi dell’art. 339, comma 3, cod. proc. civ., come ribadito dalla giurisprudenza richiamata.
Il passaggio decisivo è però un altro. Quando la causa è di valore fino a euro 1.100,00 ed è decisa dal giudice di pace secondo equità, la determinazione delle spese è anch’essa espressione del principio di equità. Il preteso errore sulla sola quantificazione non è mai qualificabile come violazione di norma sul procedimento, secondo l’orientamento consolidato richiamato dalla Corte.
L’ordinanza distingue, dunque, il piano della regola astratta da quello dell’effettivo contenuto della censura: ciò che rileva non è la natura processuale dell’art. 91 cod. proc. civ., ma la sostanza equitativa della scelta liquidatoria. Su questa base il motivo è dichiarato infondato e il ricorso è rigettato.
Nulla è disposto sulle spese, stante l’indefensio dell’intimato. La Corte dà infine atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Nota della Redazione
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