Il gestore alberghiero è responsabile d’imposta: le liti sull’imposta di soggiorno spettano al giudice tributario (Cass. civ. Sez. Un. n. 1527 del 23.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di imposta di soggiorno, a seguito della novella di cui all’art. 180, comma 3, del d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. con mod. dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che ha aggiunto il comma 1-ter all’art. 4 del d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23, il gestore della struttura ricettiva è qualificato ex lege come responsabile d’imposta, ai sensi dell’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973. Tale espressa qualificazione normativa fa venir meno il silenzio che ne aveva consentito l’inquadramento come agente contabile, ai sensi dell’art. 178 del r.d. n. 827/1924. Ne consegue che l’obbligazione del gestore, solidale dipendente rispetto a quella dell’ospite, ha natura esclusivamente tributaria e l’accertamento del relativo inadempimento, anche per le somme non riversate all’ente impositore, appartiene alla giurisdizione del giudice tributario, non a quella della Corte dei conti.
Il Fatto
La Procura regionale della Corte dei conti per il Veneto aveva citato in giudizio la società esercente una struttura alberghiera ed il suo amministratore unico, per sentirli condannare al pagamento del danno erariale corrispondente all’importo dell’imposta di soggiorno pagata dai clienti e non versata al Comune di Montegrotto Terme negli anni 2022 e 2023. La società era nel frattempo stata dichiarata in liquidazione giudiziale ed il Comune aveva chiesto l’ammissione del proprio credito al passivo, ottenendo però il declassamento a chirografo.
L’amministratore della società ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione ex art. 41 c.p.c., sostenendo che la controversia, avente ad oggetto il mancato versamento di un tributo, spettasse alla cognizione del giudice tributario in forza della nuova disciplina che qualifica il gestore della struttura come responsabile d’imposta.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno accolto il ricorso. I giudici hanno ricordato il proprio precedente del 2018 che, in assenza di una norma primaria, aveva ricondotto l’attività di riscossione e riversamento dell’imposta svolta dall’albergatore nell’ambito del rapporto di servizio pubblico, con conseguente giurisdizione della Corte dei conti. Hanno, però, evidenziato come l’introduzione del comma 1-ter dell’art. 4 del d.lgs. n. 23/2011 e la sua interpretazione autentica ad opera dell’art. 5-quinquies del d.l. n. 146/2021 abbiano integralmente ricostruito il quadro normativo.
La Corte ha osservato che l’espressa attribuzione al gestore della qualifica di responsabile d’imposta ha fatto venir meno il presupposto della sua natura di agente contabile. La responsabilità del gestore, modellata sull’art. 64, comma 3, del d.P.R. n. 600/1973, è una obbligazione solidale “dipendente” da quella del soggetto passivo (l’ospite) e partecipa della sua natura tributaria. Il legislatore del 2020 ha, inoltre, procedimentalizzato l’attuazione in autotassazione del tributo e disciplinato le violazioni con le sanzioni amministrative tributarie di cui al d.lgs. n. 471/1997.
Tali elementi sono stati ritenuti sintomo inequivoco del “mutamento di paradigma”: il rapporto tra gestore ed ente impositore è ora esclusivamente tributario e l’obbligo di versamento prescinde dall’effettivo incasso dell’imposta dal cliente. La Corte ha escluso che i regolamenti comunali, che pure demandano al gestore adempimenti funzionali, possano far rivivere la figura dell’agente contabile, così come ha rigettato la tesi della coesistenza delle due giurisdizioni, richiamando il proprio arresto sul danno da evasione fiscale, che non è risarcibile in via autonoma rispetto al tributo evaso. Ha infine valorizzato i propri precedenti della Sezione tributaria e penale, che dopo la riforma hanno escluso la configurabilità del peculato per il mancato riversamento dell’imposta, confermando la natura tributaria dell’obbligazione.
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Nota della Redazione
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