Nullità cartella esattoriale esclusa per crediti non tributari (Cass. civ. Sez. III n. 25697 del 22.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La nullità per vizi formali della cartella di pagamento, comminata dall’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007, conv. in legge n. 31/2008, opera esclusivamente per le cartelle di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973 e, dunque, per i soli crediti tributari. Ne consegue che, per i crediti di natura non tributaria, non può essere dichiarata la nullità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento, della notifica e dell’emissione, in ossequio al principio di tassatività delle nullità. In tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, l’individuazione del responsabile del procedimento coincide con quella del responsabile dell’iscrizione a ruolo, perché l’AGEA gestisce l’unitario procedimento di riscossione e la successiva emissione della cartella è atto esecutivo del medesimo procedimento. Infine, la firma della cartella non è prescritta a pena di nullità.

Il Fatto

L’AGEA aveva notificato a numerosi titolari di aziende agricole altrettante cartelle di pagamento per la riscossione di quote del prelievo supplementare nel settore del latte. I destinatari proposero, con unico ricorso, opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., e il Tribunale di Parma l’accolse dichiarando la nullità di tutte le cartelle impugnate, per la mancata indicazione del responsabile del procedimento e per difetto di sottoscrizione.

Avverso tale sentenza l’AGEA ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, cui i controricorrenti hanno resistito con unico controricorso; alcuni intimati non hanno svolto difese. La questione arriva davanti alla Corte perché il giudice di merito aveva applicato la disciplina sulla nullità formale della cartella a crediti di natura non tributaria.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è fondato. La Corte rileva che l’art. 36, comma 4-ter, del d.l. n. 248/2007 commina la nullità per i vizi formali della cartella, indicati in rubrica, per le sole cartelle di cui all’art. 25 d.P.R. n. 602/1973. Poiché tale disposizione si applica ai soli crediti tributari — come confermato dai precedenti Cass. n. 28529/2018 e Cass. n. 12614/2023 — il Tribunale ha errato nel dichiarare la nullità delle cartelle opposte, di natura chiaramente non tributaria, per la mancata indicazione dei responsabili del procedimento, della notifica e dell’emissione. La Corte sottolinea la violazione del principio di tassatività delle nullità, dichiarate in un caso non previsto dalla legge.

Il secondo motivo è anch’esso fondato. La sentenza impugnata contrasta con l’indirizzo consolidato secondo cui, in tema di riscossione del prelievo supplementare nel settore del latte, l’individuazione del responsabile del relativo procedimento coincide con quella del responsabile dell’iscrizione a ruolo. Dopo l’affidamento all’AGEA dell’intero procedimento di riscossione, avvenuto con la legge n. 228 del 2012, la successiva emissione della cartella da parte dello stesso ente è atto esecutivo dell’unitario procedimento di riscossione avviato con l’iscrizione a ruolo, non esistendo la separazione tra iscrizione a ruolo ed emissione della cartella che caratterizza la riscossione delle imposte sui redditi. La Corte richiama in tal senso Cass. n. 26669/2017, seguita da Cass. n. 13314/2018, Cass. n. 18575/2019 e Cass. n. 15705/2021. Nel controricorso — osserva la Corte — non sono offerti argomenti idonei a rimeditare tale indirizzo.

Anche il terzo motivo è fondato. Per consolidata giurisprudenza (Cass. n. 31605/2019 e Cass. n. 19327/2024) la firma della cartella di pagamento non è dettata a pena di nullità. Il Tribunale di Parma mostra di confondere la questione della firma della cartella con quella, diversa, della firma del ruolo ex art. 12, comma 4, d.P.R. n. 602/1973, anch’essa non prescritta a pena di nullità (Cass. n. 12243/2018).

In definitiva, la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia al Tribunale di Parma, in persona di diverso magistrato, che si atterrà ai superiori principi e provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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