Revocata sentenza appello ricorso cassazione inammissibile per sopravvenuta carenza interesse (Cass. civ. Sez. V n. 25738 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza emessa dal giudice d’appello determina la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione e la conseguente declaratoria di inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. L’interesse ad agire e ad impugnare deve sussistere non solo nel momento di proposizione dell’azione o dell’impugnazione, ma anche in quello della decisione. È irrilevante che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnabile in cassazione, trattandosi di mera eventualità, mentre è attuale la carenza di interesse del ricorrente, essendo venuta meno la pronuncia che costituiva l’oggetto del ricorso. Alla caducazione della decisione impugnata non consegue l’imposizione del doppio contributo unificato.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Campania aveva accolto parzialmente l’appello della società contribuente avverso la decisione di primo grado, riconoscendo la compensazione tra quanto richiesto a titolo di IMU e quanto già versato per la stessa annualità a titolo di TASI, con rideterminazione delle sanzioni, ma rigettando l’eccezione relativa all’illegittimo disconoscimento dell’esenzione IMU per gli immobili merce.
La società ha proposto ricorso per cassazione avverso tale sentenza, affidato a un unico motivo. Nelle more del giudizio ha depositato memoria documentando l’accoglimento del ricorso per revocazione, passato in giudicato, avverso la stessa decisione d’appello, e ha domandato dichiararsi cessata la materia del contendere o, in subordine, l’improcedibilità o l’inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo la società deduceva la violazione dell’art. 2, commi 2 e 5-bis, D.L. n. 102/2013, convertito dalla legge n. 124/2013, nonché degli artt. 10 e 6 della legge n. 212/2000 e degli artt. 24 e 111 Cost., per avere la CTR ritenuto la decadenza dal beneficio dell’esenzione IMU sui beni merce.
La Corte ha rilevato che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, con sentenza n. 7996/2022, aveva accolto il ricorso per revocazione proposto dalla contribuente ai sensi dell’art. 395, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., ravvisando l’esistenza di un giudicato esterno formatosi tra le stesse parti sulla medesima questione relativa alla spettanza dell’esenzione IMU per gli immobili merce, e aveva revocato la sentenza impugnata, riconoscendo l’invocata esenzione.
Da tale revocazione consegue che il ricorso viene integralmente a cadere per sopravvenuto difetto di interesse, come del resto richiesto dalla stessa parte nella memoria. Il principio è enunciato con nettezza: se il giudice d’appello revoca la propria decisione, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, essendo cessata la materia del contendere nel giudizio di legittimità.
La Corte precisa che non rileva la circostanza che la sentenza di revocazione sia a sua volta impugnabile in cassazione, poiché l’eventuale impugnazione costituisce una mera possibilità, mentre la carenza di interesse del ricorrente a coltivare il ricorso è attuale, essendo venuta meno la pronuncia che ne costituiva l’oggetto. L’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo al momento della proposizione dell’azione o dell’impugnazione, ma anche al momento della decisione, in relazione alla quale va valutato in considerazione della domanda originariamente formulata. Sul punto la Corte richiama i propri precedenti (Cass., sez. un., n. 25278 del 2006; Cass., sez. un., n. 10553 del 2017; Cass., sez. 3, n. 9201 del 2021).
Quanto alle spese, la Corte non provvede, rilevando che nell’ipotesi di inammissibilità sopravvenuta alla proposizione del ricorso non sussistono i presupposti per imporre al ricorrente il pagamento del cd. doppio contributo unificato.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.