Contributi artigiani e redditi da partecipazione del coadiutore familiare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 25736 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La base imponibile della contribuzione previdenziale a percentuale dovuta dagli iscritti alla Gestione artigiani e commercianti, ai sensi dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 438 del 1992, comprende la totalità dei redditi d’impresa, inclusi quelli derivanti dalla partecipazione a società in accomandita semplice. Tuttavia, il cumulo dei redditi rileva a condizione che essi facciano capo al medesimo soggetto fiscale titolare dell’obbligo contributivo. È pertanto illegittimo includere nel calcolo i redditi da partecipazione societaria di un soggetto diverso dal coadiutore familiare obbligato, quando tali redditi e la relativa società siano a lui del tutto estranei.
Il Fatto
La vicenda riguarda un avviso di addebito notificato a un lavoratore iscritto alla Gestione artigiani, per contributi previdenziali relativi al periodo settembre 2008-dicembre 2012, calcolati includendo i redditi da partecipazione societaria percepiti da un’altra persona, sua coadiutrice familiare.
Il giudice di primo grado aveva accolto l’opposizione dell’interessato e la Corte d’appello di Lecce aveva rigettato il gravame dell’Istituto. L’I.N.P.S., in proprio e quale mandatario della società di cartolarizzazione dei crediti, ha proposto ricorso per cassazione, contestando l’interpretazione dell’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 operata dal giudice di merito.
La Motivazione della Corte
Il ricorso si fonda su un unico motivo, per violazione e falsa applicazione dell’art. 3-bis della legge n. 438 del 1992 e dell’art. 6, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986. L’Istituto sostiene che i redditi derivanti dalla partecipazione del coadiutore a una società di persone andrebbero inclusi nella base imponibile.
La Corte muove dall’oggetto effettivo della controversia: non il presupposto dell’obbligo contributivo, ma la determinazione del quantum, cioè la base imponibile del contributo annuo dovuto dagli iscritti alle Gestioni degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.
Sul punto la Corte ribadisce l’orientamento secondo cui, in base all’art. 3-bis del d.l. n. 384 del 1992 e all’art. 6, comma 3, del T.U.I.R., vanno computati anche i redditi percepiti dal soggetto obbligato in qualità di socio accomandante, rientrando nella base imponibile la totalità dei redditi d’impresa. Il riferimento è, da ultimo, a Cass. n. 33516/2025.
Tale soluzione trova fondamento nella lettera della norma e nel raffronto con la precedente art. 1 della legge n. 233 del 1990, che restringeva la base imponibile al dodici per cento del reddito annuo. Il diverso testo realizza un ampliamento della base imponibile contributiva, in connessione con l’armonizzazione della base contributiva a quella tributaria. Il precedente Cass. n. 29779/2017 richiama la Corte cost. n. 354/2001, che ha escluso profili di irragionevolezza della disciplina.
La Corte opera però una precisazione decisiva: nelle fattispecie esaminate in passato il soggetto destinatario della richiesta di contributi in misura eccedente quella minimale era lo stesso soggetto beneficiario dei redditi da partecipazione. Nel caso di specie, invece, si pone una questione giuridica nuova: il soggetto obbligato al pagamento è persona del tutto diversa da quella beneficiaria dei redditi e titolare della partecipazione societaria.
Ne consegue che è corretta l’affermazione del giudice territoriale secondo cui il principio opera solo ove si tratti di redditi riferiti al medesimo soggetto fiscale. Appare irragionevole determinare la base reddituale cumulando redditi fiscalmente autonomi di soggetti diversi dal titolare dell’obbligo. Il ricorso è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese per la novità della questione. La Corte dà altresì atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Nota della Redazione
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