Accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani e persistente legittimazione dell’ente accorpato (Cass. civ. Sez. V n. 25758 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014, istituendo i due nuovi consorzi di bonifica e unificando i comprensori, non determina l’estinzione immediata dei consorzi accorpati, ma configura un obiettivo programmatico che si realizza solo alla conclusione del processo di riunificazione. Ne consegue che l’ente accorpato conserva la legittimazione ad adottare gli atti impositivi e di esazione in forza del perdurante affidamento delle attività, senza che assuma rilievo la qualificazione, errata, del rapporto come mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ., istituto non esportabile in ambito pubblicistico. La cartella di pagamento è sufficientemente motivata quando, pur senza indicare il calcolo e il coefficiente applicato, consente di ricostruire la pretesa mediante una semplice operazione aritmetica.
Il Fatto
Una contribuente impugnava la cartella di pagamento con cui l’agente della riscossione, per conto di un consorzio di bonifica, richiedeva il pagamento di euro 1.915,92 a titolo di contributo di bonifica per opere irrigue, relativamente agli anni 2015, 2016 e 2017.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso reputando la cartella carente di motivazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado rigettava l’appello, confermando il difetto motivazionale e ritenendo nulla la costituzione del consorzio, perché lo stesso non poteva ritenersi più esistente al momento dell’emissione dell’atto in quanto accorpato ai sensi dell’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014. Il consorzio ricorreva per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo il ricorrente deduceva la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, secondo comma, cod. proc. civ. e 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, lamentando che il giudice d’appello aveva rilevato d’ufficio l’estinzione del consorzio, questione mai proposta dalle parti. La censura è destituita di fondamento: la questione della successione tra enti e della competenza ad emettere l’avviso è rilevabile d’ufficio ed è di puro diritto, sicché non si impone l’assegnazione del termine di cui all’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.
Con il secondo motivo il consorzio contestava la violazione degli artt. 7 legge n. 212/2000 e 12, terzo comma, d.P.R. n. 602/1973. La censura è fondata. Dall’avviso emergono l’individuazione catastale dei terreni, la superficie, il reddito dominicale e l’imponibile, oltre all’importo di euro 630,36 per ciascun anno. Manca l’indicazione del calcolo e del coefficiente 2,09, ma tali carenze non rendono illegittimo l’atto: dal raffronto tra imponibile e importo dovuto si ricava il calcolo con una semplice operazione aritmetica. Va distinto il piano della motivazione da quello della prova della pretesa impositiva, e ciò che residua è al più una questione di fatto non censurabile in legittimità.
Con il terzo motivo il ricorrente censurava la disapplicazione della delibera commissariale, ritenuta illegittima in quanto contraria alla norma regionale. Il motivo è fondato. L’art. 13 della legge reg. Sicilia n. 5/2014 ha ridefinito gli ambiti territoriali attraverso l’unificazione dei comprensori, ma la lettera della norma non contempla un effetto estintivo dei consorzi preesistenti: la riunificazione è un processo, come conferma la previsione di termini per l’approvazione di statuto e regolamento dei nuovi enti. La Corte richiama la pronuncia n. 22104/2025, che ha escluso l’estinzione del consorzio accorpato prima della conclusione della procedura, e il punto 13 dell’art. 19 del regolamento di organizzazione, che mantiene vigenti piani, ruoli e affidamenti sino a diversa determinazione.
Il periodo transitorio, deliberato dal commissario e più volte ratificato e prorogato dalla Giunta regionale, è dunque funzionale alla modalità di successione delineata. Il consorzio accorpato ha continuato a svolgere le proprie attività, compreso il servizio impositivo e di esazione. Ne discende che è del tutto superflua l’indicazione del mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ.: superflua, perché l’affidamento era già in atto; errata, perché tale istituto non è esportabile in ambito pubblicistico, ove l’affidamento di funzioni è regolato dalla delega intersoggettiva. L’enunciazione non ha però inciso sulla legittimità dell’atto, non avendo privato il consorzio del persistente potere di emanarlo né inciso sul rapporto tributario.
Il quarto motivo, sulla qualificazione del rapporto come delega interorganica, è assorbito. Il ricorso è accolto nei motivi secondo e terzo, rigettato il primo; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese di legittimità.
Nota della Redazione
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