Accorpamento dei consorzi di bonifica siciliani e permanenza in vita dell’ente accorpato (Cass. civ. Sez. V n. 25756 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5/2014, nel ridefinire gli ambiti territoriali di operatività dei consorzi di bonifica mediante unificazione dei comprensori e istituzione dei nuovi enti, non ne prevede l’estinzione. L’accorpamento non produce un effetto istantaneo: la riunificazione dei consorzi preesistenti nel nuovo ente costituisce il momento conclusivo di un procedimento di riorganizzazione, scandito da termini non perentori per l’approvazione dello statuto e del regolamento. Ne consegue che i consorzi accorpati permangono in vita sino al completamento del processo di accorpamento, conservando la legittimazione ad agire e il potere di emanare gli atti loro già affidati. È pertanto erronea la declaratoria di nullità dell’atto impositivo fondata su un inesistente vizio di incompetenza assoluta dell’ente accorpato.
Il Fatto
Un contribuente impugnava la cartella di pagamento relativa ai contributi consortili richiesti per gli anni 2015, 2016 e 2017. La commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. Il consorzio proponeva appello e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dichiarava l’inammissibilità dell’impugnazione.
Il giudice d’appello riteneva preclusiva la inesistenza del consorzio appellante, accorpato per legge in un nuovo ente, e affermava la rilevabilità d’ufficio, in ogni stato e grado del processo, della questione attinente alla legitimatio ad causam. Qualificava inoltre come illegittima la delega alla riscossione conferita al consorzio non più esistente e considerava nullo l’atto impugnato. Il consorzio ricorreva per cassazione.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina i primi due motivi. Con il primo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt. 101, comma 2, e 112 cod. proc. civ., per essersi il giudice pronunciato su questione mai sollevata dalla parte e senza attivare il contraddittorio. Il motivo è dichiarato inammissibile e infondato.
La questione attinente alla legittimazione processuale è rilevabile d’ufficio, trattandosi di questione fondante, esclusa dall’area di copertura del giudicato implicito, perché la sua omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data. La verifica si ricollega al principio dell’art. 81 cod. proc. civ. e impone il controllo preliminare della coincidenza tra le parti e i destinatari degli effetti della pronuncia.
Quanto all’art. 101, comma 2, cod. proc. civ., secondo l’orientamento delle Sezioni Unite n. 20935 del 2009, più volte ribadito, se il giudice rileva d’ufficio una questione di puro diritto senza segnalarla alle parti, non si determina nullità della sentenza. L’obbligo di suscitare il contraddittorio riguarda le questioni di fatto o miste, che richiedono attività assertiva o prove diverse. Nella specie la questione è stata risolta sulla sola interpretazione di norme di legge e regolamentari.
Con il secondo motivo la Corte affronta il merito. L’art. 13 della legge regionale Sicilia n. 5/2014 ha unificato i comprensori consortili e istituito i nuovi consorzi, senza prevederne la soppressione. L’art. 19, comma 13, del Regolamento di organizzazione garantisce il nesso di continuità tra le attività dei consorzi accorpati e quelle del nuovo ente, mentre la delibera commissariale ha previsto un periodo transitorio funzionale a tale successione.
La Corte ribadisce l’orientamento già espresso in Cass. n. 6610/2026 e Cass. n. 6611/2026, nonché in Cass. n. 15351/2023. La riunificazione è obiettivo programmatico che non postula l’estinzione immediata dell’ente accorpato. I termini non perentori previsti per l’approvazione degli atti organizzativi confermano che l’operatività del nuovo ente è epilogo del procedimento di riorganizzazione.
La permanenza in vita del consorzio accorpato esclude il difetto di legitimatio ad causam e la configurabilità di una delega di funzioni. Il mandato senza rappresentanza ex art. 1705 cod. civ. non è esportabile in ambito pubblicistico. L’atto impositivo non è pertanto nullo, mancando il vizio di incompetenza assoluta ravvisato dal giudice d’appello. La sentenza è cassata con rinvio in diversa composizione, restando assorbito il terzo motivo.
Nota della Redazione
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