Prescrizione quinquennale di sanzioni e interessi nella proposta di compensazione (Cass. civ. Sez. V n. 18022 del 01.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di riscossione esattoriale, la pretesa relativa a sanzioni e interessi è soggetta a prescrizione quinquennale quando la cartella di pagamento non sia fondata su una sentenza passata in giudicato. Il termine discende dall’art. 20, comma 3, d.lgs. n. 472/1997 per le sanzioni e dall’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ. per gli interessi. Il principio si applica anche alla proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973, con la quale l’agente della riscossione fa comunque valere la pretesa impositiva, senza che operi la prescrizione decennale. Il giudice di legittimità non è investito del riesame del materiale probatorio: la valutazione delle prove e la ricostruzione dei fatti sono riservate al giudice del merito.

Il Fatto

Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Roma la proposta di compensazione ex art. 28-ter d.P.R. n. 602/1973, notificatagli dall’agente della riscossione. L’atto proponeva di compensare il credito IRPEF vantato dal contribuente con i debiti scaturenti da una cartella di pagamento della quale egli deduceva di non avere mai ricevuto notifica, eccependo in ogni caso la prescrizione della pretesa.

Nel corso del giudizio il contribuente contestava la conformità agli originali delle copie prodotte dall’Amministrazione. La Commissione dichiarava inammissibile il ricorso e la C.T.R. del Lazio, con la sentenza impugnata, respingeva l’appello, confermando la declaratoria per genericità del disconoscimento. Il contribuente ricorreva per cassazione con due motivi, resistiti dall’agente della riscossione con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, con cui si censurava il rigetto del disconoscimento ex art. 2719 cod. civ., è respinto. La Corte rileva che la censura si limita a ribadire un generico disconoscimento della conformità delle copie, fattispecie diversa dal disconoscimento della scrittura privata di cui all’art. 214 cod. proc. civ. Il ricorso, su questo punto, punta a sovvertire la ricostruzione dei fatti e la valutazione probatoria operate dal giudice del merito, esito precluso in sede di legittimità.

Richiamando Sez. 2, ord. n. 10927 del 2024 e Sez. U n. 34476 del 2019, la Corte ribadisce che è inammissibile il ricorso che, sotto l’apparente deduzione di un vizio di legge, miri a una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito. Analogamente, secondo Cass. n. 20553 del 2021, la valutazione delle prove resta riservata all’apprezzamento discrezionale del giudice del merito e non è sindacabile per il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.

Quanto all’asserita inutilizzabilità delle copie, la Corte osserva che il disconoscimento ex art. 2719 cod. civ. non ha gli stessi effetti previsti dall’art. 215 cod. proc. civ.: non impedisce al giudice di accertare la conformità all’originale anche con altri mezzi di prova, comprese le presunzioni, come affermato da Sez. 5 n. 1324 del 2022 e Sez. 5 n. 14950 del 2018. Infine, in caso di contestazione della notifica, l’agente può dimostrarla producendo la copia della cartella, senza onere di depositare l’originale o la copia integrale.

Il secondo motivo è invece accolto. La Corte supera il principio di Cass. Sez. 5 n. 17506 del 2012, non pertinente perché riferito a un avviso di irrogazione sanzioni divenuto definitivo prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 472/1997. Su questa linea, Cass. Sez. 6-5, ord. n. 7486 del 2022 afferma che, in caso di notifica di cartella non fondata su sentenza passata in giudicato, il termine di prescrizione per sanzioni e interessi è quello quinquennale. Il principio si applica anche alla proposta di compensazione, con la quale si fa valere la pretesa impositiva, sicché la sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per verificare gli importi prescritti e regolare le spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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