Imposta unica scommesse dovuta dal bookmaker estero senza concessione (Cass. civ. Sez. V n. 25893 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
I presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell’imposta unica sulle scommesse sussistono anche nei confronti del bookmaker estero privo di concessione e della ricevitoria che ne raccoglie le giocate nel territorio italiano, tra loro in rapporto di solidarietà paritetica. L’imposta si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte nel territorio nazionale, a prescindere dal luogo di stabilimento, senza restrizione discriminatoria né lesione della libertà di prestazione di servizi. La mancata traduzione dell’atto impositivo non integra violazione del diritto di difesa, essendo onere del contribuente provare di non avere potuto conoscerne il contenuto. Per le annualità successive al 2011 non sussiste l’obiettiva incertezza normativa idonea a escludere la punibilità. L’art. 7, comma 5-bis, del d.lgs. n. 546/1992, introdotto dalla l. n. 130/2022, ha natura sostanziale e non si applica ai giudizi introdotti prima del 16 settembre 2022.
Il Fatto
Una società di diritto maltese, bookmaker privo di concessione italiana, e il titolare di una ditta individuale che per essa accettava scommesse senza autorizzazioni hanno impugnato due avvisi di accertamento relativi all’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive per gli anni d’imposta 2014 e 2015. L’accertamento era scaturito da una verifica nei confronti del punto di raccolta, che operava in assenza dei titoli richiesti dal r.d. n. 773/1931.
La CGT1 di Cosenza e, in appello, la CGT2 della Calabria avevano confermato la legittimità degli atti impositivi. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con dieci motivi, tre dei quali preliminari e sette di merito.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara anzitutto inammissibile il controricorso dell’Agenzia delle entrate, estranea al giudizio di appello. Nel merito, il primo motivo — nullità dell’atto per mancata traduzione in inglese — è infondato: nessuna norma impone che l’atto impositivo sia redatto nella lingua del destinatario, essendo il profilo semmai probatorio, e i ricorrenti hanno ampiamente difeso nel merito.
Quanto alla determinazione della base imponibile, i motivi secondo e quarto sono respinti. La ricostruzione induttiva prevista dall’art. 24, comma 10, d.l. n. 98/2011, per gli anni d’imposta antecedenti al 2016, è legittima per i soggetti irregolari non collegati al totalizzatore nazionale. La raccolta della società ricorrente era pacificamente irregolare. Le contestazioni sulla documentazione non esaminata sono generiche e, in quanto richiedono una rivalutazione del merito, inammissibili.
Il terzo motivo è inammissibile e infondato: l’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546/1992 ha natura sostanziale, non retroagisce e si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022, mentre il procedimento in esame era iniziato nel 2020.
Sui presupposti dell’imposta, la Corte richiama l’orientamento inaugurato da Cass. n. 8757 del 2021 e confermato da numerose pronunce successive: i presupposti sussistono sia verso il titolare della ricevitoria sia verso il bookmaker estero, in rapporto di solidarietà paritetica; il tributo non ha natura sanzionatoria né armonizzata, e non v’è doppia imposizione. La legge n. 190/2014 non ha eliminato il presupposto impositivo. Sui profili sanzionatori, la Corte esclude l’esimente: la Corte cost. n. 27 del 2018 ha riconosciuto la duplice lettura della norma, ma l’incertezza oggettiva sussiste solo fino alla disciplina interpretativa del 2010, non per gli anni 2014 e 2015. Infondato anche il motivo sul contraddittorio, non obbligatorio per i tributi non armonizzati. Rigettata la richiesta di rinvio pregiudiziale, esaustiva la sentenza della CGUE 26 febbraio 2020, causa C-788/18. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e all’art. 96 cod. proc. civ..
Nota della Redazione
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