Prova conoscenza cartella non fondata su tabulato interno Agenzia (Cass. civ. Sez. V n. 27252 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di notificazione della cartella di pagamento, la sanatoria per raggiungimento dello scopo ex art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. non può essere desunta dalla produzione di un tabulato interno redatto e conservato dall’Amministrazione finanziaria. La conoscenza della pretesa tributaria da parte del contribuente deve risultare da un documento a lui riconducibile, come l’istanza di rateazione, o da documentazione equipollente. Il giudice di merito che fondi il giudizio di avvenuta conoscenza su un estratto dei propri archivi non motiva in modo adeguato. La questione di falsità della notificazione non può essere decisa per la prima volta in sede di legittimità, né la querela di falso allegata senza prova del deposito vale a paralizzare il giudizio.

Il Fatto

La ricorrente, proprietaria di un immobile in Roma, apprende da un’ispezione ipotecaria dell’iscrizione di ipoteca eseguita dall’agente della riscossione, mai notificata, fondata su una cartella esattoriale per Irpef relativa agli anni 1996 e 1997, anch’essa mai notificata.

La contribuente impugna l’estratto di ruolo, l’iscrizione ipotecaria e la cartella davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, che accoglie il ricorso e annulla gli atti. L’agente della riscossione appella e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio, non costituita la contribuente, ritiene sanato l’eventuale vizio di notificazione per effetto della presentazione di un’istanza di rateazione del debito, accogliendo l’appello. Ricorre quindi per cassazione la contribuente con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo, ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli art. 156 e ss. cod. proc. civ., dell’art. 161 cod. proc. civ. e dell’art. 24 Cost., sostenendo di non aver ricevuto la notificazione dell’atto di appello presso il domicilio del difensore e di aver proposto querela di falso sulla relativa cartolina. La Corte ritiene la notificazione formalmente regolare e osserva che la ricorrente allega la querela come redatta e notificata, ma non prova il deposito né l’instaurazione del relativo giudizio civile. La censura è quindi inammissibile: la ricorrente non chiede la sospensione del giudizio e pretende una pronuncia sulla falsità della notificazione in unico grado e davanti alla Corte di legittimità, il che non è consentito, secondo gli indirizzi richiamati (Cass. sez. III n. 13376 del 2023; Cass. sez. L n. 5058 del 2023; Cass. sez. VI-II n. 11327 del 2017).

Il secondo motivo, ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod. proc. civ., investe la violazione dell’art. 345, commi 2 e 3, cod. proc. civ. per la produzione in appello di documenti nuovi e l’inidoneità degli stessi a provare la conoscenza della pretesa fiscale. La Corte ritiene di poter prescindere dai limiti tecnici del motivo, che commistiona profili di violazione di legge e vizio di motivazione, data la chiarezza della critica.

La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto sanato il vizio di notificazione della cartella perché la contribuente aveva chiesto il beneficio della rateazione e aveva documentato l’asserto con un tabulato comprovante la richiesta e con una nota di comunicazione dell’ammissione.

La Corte rileva che la produzione di nuovi documenti in appello era consentita ratione temporis, ma non condivide il percorso motivazionale. Il giudice dell’appello afferma la conoscenza della pretesa tributaria non in virtù della produzione dell’istanza di rateazione, riconducibile alla contribuente, o di documentazione equipollente, bensì mediante l’estratto di un tabulato redatto dalla stessa Amministrazione finanziaria e conservato nei propri archivi. Un simile supporto, autoprodotto dalla creditrice, non è idoneo a dimostrare la provenienza e la conoscenza dell’atto da parte del contribuente.

Il secondo motivo è pertanto fondato e accolto. Il terzo, relativo all’omesso esame del fatto decisivo costituito dalla prescrizione del credito fiscale, resta assorbito. La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame e regolazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

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