Imposta unica scommesse: presupposti e soggettività del bookmaker estero (Cass. civ. Sez. V n. 25896 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel sistema dell’imposta unica sulle scommesse, di cui all’art. 1 del d.lgs. n. 504 del 1998, i presupposti soggettivi, oggettivi e territoriali dell’imposta sussistono tanto in capo al titolare della ricevitoria quanto in capo al bookmaker estero privo di concessione che raccolga scommesse nel territorio italiano, tra loro legati da solidarietà paritetica. L’imposta non ha natura sanzionatoria e si applica a tutti gli operatori che gestiscono scommesse raccolte in Italia, a prescindere dal luogo di stabilimento, senza restrizioni discriminatorie né lesione della libera prestazione di servizi. Per le annualità antecedenti al 2011 l’obiettiva incertezza normativa sulla soggettività passiva del bookmaker estero giustifica l’esimente, non invocabile per le annualità successive all’entrata in vigore della disciplina interpretativa del 2010.

Il Fatto

L’Agenzia delle dogane e dei monopoli notificava a una società maltese e al titolare di una ditta individuale un avviso di accertamento per l’evasione dell’imposta unica sulla raccolta delle scommesse sportive relativa all’anno d’imposta 2014. La verifica aveva accertato che la ditta esercitava l’attività di accettazione e raccolta di scommesse per conto della società estera, entrambe prive delle prescritte concessioni, autorizzazioni o licenze.

Il ricorso dei contribuenti era rigettato in primo grado e l’appello confermato dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria. Avverso tale pronuncia i contribuenti proponevano ricorso per cassazione con dieci motivi, tre preliminari e sette di merito; l’Amministrazione restava intimata.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta anzitutto la doglianza sulla mancata traduzione dell’atto impositivo nella lingua del destinatario. Nessuna norma impone la redazione dell’atto nella lingua del contribuente, dovendosi presumere che il soggetto passivo nel territorio nazionale sia in grado di comprenderne il contenuto. La questione si sposta sul piano probatorio: è onere del contribuente dimostrare di non essere stato in condizione di conoscere l’atto, circostanza non allegata e comunque esclusa dall’avere il bookmaker concretamente esercitato le proprie difese nel merito (Cass. n. 3052 del 2025; Cass. n. 9891 del 2026).

Quanto alla determinazione della base imponibile, la Corte distingue i soggetti regolari da quelli irregolari. Per i secondi, nei cui confronti non sia ricostruibile la raccolta, si applica il criterio dell’art. 24, comma 10, del d.l. n. 98 del 2011 per le annualità antecedenti al 2016 — determinazione induttiva sulla raccolta media provinciale desunta dal totalizzatore nazionale, con aliquota massima — mentre dal 2016 opera un imponibile forfetario pari al triplo della media provinciale. Poiché la raccolta della società estera era pacificamente irregolare e slegata dal totalizzatore nazionale, l’Ufficio ha legittimamente applicato il metodo induttivo per il 2014. La contestazione sui documenti prodotti è generica e non riprodotta in ricorso, e la rivalutazione della documentazione attiene al merito ed è inammissibile.

Infondata è anche la censura sull’art. 7, comma 5 bis, del d.lgs. n. 546 del 1992: la disposizione, introdotta dall’art. 6 della legge n. 130 del 2022, ha natura sostanziale e non efficacia retroattiva, non applicandosi ai procedimenti iniziati prima del 16 settembre 2022.

Nel merito dei presupposti, la Corte richiama la ricostruzione avviata dalla sentenza n. 8757 del 2021 e confermata da Cass. n. 26384 del 2022 e Cass. n. 6761 del 2023: l’imposta, non sanzionatoria, colpisce chi gestisce scommesse raccolte in Italia, con solidarietà paritetica tra ricevitoria e bookmaker estero; nessuna doppia imposizione né contrasto con la direttiva IVA. Sull’esimente per incertezza normativa, la Corte cost. n. 27 del 2018 ha riconosciuto la duplice opzione interpretativa del previgente art. 3, superata dalla disposizione interpretativa del 2010: l’esimente ex art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 472 del 1997 opera solo fino al 2010 e non per le annualità successive.

Quanto al contraddittorio, le Sezioni Unite n. 24823 del 2015 escludono un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale fuori dai tributi armonizzati, non essendo tale l’imposta unica. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti ai sensi dell’art. 96, quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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