Cancellazione società e ultrattività del mandato: appello valido (Cass. civ. Sez. V n. 25912 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
La cancellazione di una società dal registro delle imprese, intervenuta nel corso del giudizio, integra un evento interruttivo disciplinato dagli artt. 299 e seguenti cod. proc. civ. e determina un fenomeno successorio nei rapporti facenti capo all’ente. Tale evento deve però essere coordinato con la regola di ultrattività del mandato alla lite: se non è dichiarato in udienza né notificato nei modi e nei tempi dell’art. 300 cod. proc. civ., il difensore continua a rappresentare la parte come se l’evento non si fosse verificato. Ne consegue la stabilizzazione della posizione processuale nel grado in corso e in quelli successivi, con la legittimazione del procuratore, munito di procura valida per gli ulteriori gradi di merito, a proporre l’impugnazione in nome del soggetto estinto. È pertanto inammissibile, per difetto di motivazione, la declaratoria di inammissibilità dell’appello fondata sul solo dato cronologico dell’estinzione, senza verifica dell’estensione della procura.

Il Fatto

Una società di costruzioni riceveva un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, con il quale l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione, ai fini IRES, IRAP e IVA, ricavi non dichiarati e acquisti in evasione, desunti anche dalle movimentazioni dei conti correnti intestati ai soci. La società impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale di Lecce, che respingeva il ricorso.

Proposto appello, la società veniva cancellata dal registro delle imprese il 1° aprile 2011. La Commissione tributaria regionale della Puglia dichiarava inammissibile il gravame, rilevando che al momento della proposizione, avvenuta il 26 settembre 2012, l’ente era già estinto. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione l’ex socio della società cancellata.

La Motivazione della Corte

Il ricorrente censura la declaratoria di inammissibilità, deducendo che l’evento estintivo non era stato dichiarato in udienza né notificato dal procuratore costituito ai sensi dell’art. 300 cod. proc. civ., e che il difensore, munito di procura estesa anche al secondo grado, aveva conservato il potere di proporre l’impugnazione in forza del principio di ultrattività del mandato.

La Corte muove dal principio delle Sezioni Unite n. 6070 del 2013: la cancellazione dal registro delle imprese determina un fenomeno successorio e, ove intervenga nel corso di un giudizio, integra un evento interruttivo, con prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ. Se l’evento non è fatto constare nei modi di legge, l’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società deve, in linea di principio, provenire dai soci.

Tale regola va però coordinata con l’ultrattività del mandato alla lite enunciata da Sezioni Unite n. 15295 del 2014: quando la perdita di capacità della parte costituita a mezzo di procuratore non è dichiarata in udienza né notificata, il difensore continua a rappresentarla come se l’evento non si fosse verificato, con stabilizzazione della posizione processuale anche nelle successive fasi di quiescenza e riattivazione. Il medesimo procuratore, se munito di procura valida per gli ulteriori gradi di merito, è legittimato a proporre l’impugnazione.

La Corte precisa che la regola, espressione dell’esigenza di stabilità del processo, opera anche quando la perdita della capacità processuale consegua alla cancellazione di una società. Essa non attribuisce capacità processuale a un soggetto estinto, ma mantiene ferma, per una finzione interna al processo, la rappresentanza della parte finché l’evento non sia formalmente esteriorizzato, coordinando il fenomeno successorio con il meccanismo di stabilizzazione processuale.

Nel caso di specie l’evento estintivo non fu dichiarato né notificato, e la procura conferita al difensore comprendeva espressamente il secondo grado. La Commissione tributaria regionale ha invece arrestato il giudizio sul solo rilievo cronologico, senza verificare l’estensione del mandato. Il ricorso è pertanto accolto, la sentenza cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Lecce, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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