Motivazione apparente e sanzioni in materia di credito d’imposta R&S (Cass. civ. Sez. V n. 25933 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. dalla legge n. 134 del 2012, ha ridotto al minimo costituzionale il sindacato di legittimità sulla motivazione. È denunciabile in cassazione la sola anomalia motivazionale che si traduce in violazione dell’art. 111, comma 6, Cost.: mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile. La motivazione è apparente quando, pur graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione, perché le argomentazioni sono inidonee a far conoscere il ragionamento del giudice, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla. In tema di sanzioni, la conferma del carico sanzionatorio con formula tautologica non raggiunge il minimo costituzionale.
Il Fatto
Una società esercente attività di consulenza informatica riceveva, all’esito di una verifica fiscale, un avviso di accertamento per IVA e un atto di recupero del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo. L’Ufficio contestava l’emissione e l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, l’indebita fruizione del credito per un progetto ritenuto privo di contenuto innovativo e l’indeducibilità di alcuni costi.
La società impugnava gli atti davanti alla giustizia tributaria di primo grado, che rigettava i ricorsi riuniti. L’appello era respinto dalla Corte di giustizia tributaria di secondo grado. Proponeva quindi ricorso per cassazione articolato in otto motivi; l’Ufficio resisteva eccependo l’inammissibilità di gran parte delle censure.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente il primo, il quinto e l’ottavo motivo, tutti incentrati sulla nullità della sentenza per violazione dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992 e dell’art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. Supera l’eccezione di inammissibilità dell’Ufficio: la ricorrente non chiede una rivalutazione di merito, ma deduce che la motivazione non supera il minimo costituzionale. Si tratta di valutazione di puro diritto, consentita al giudice di legittimità.
Richiamando Sezioni Unite n. 8053 del 2014 e Cass. n. 7090 del 2022, la Corte ricorda che è denunciabile solo l’anomalia che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali.
Nel caso concreto la sentenza d’appello richiama intrecci societari e l’opacità delle gestioni, e valorizza lo svolgimento dell’attività da parte di una sola persona fisica con un semplice computer portatile. Rileva la Corte che si tratta di affermazioni apodittiche e assertive: si assume l’intreccio societario senza indicare gli elementi posti a base dell’assunto né la sua rilevanza rispetto ai rilievi dell’Ufficio. Quanto al progetto, la complessità e la rilevanza economica dell’operazione meritavano motivazione ben superiore al riferimento all’attività svolta dalla singola persona e alle consulenze tecniche liquidate come non costituenti mezzo di prova.
Ancor più distante dal minimo costituzionale è la motivazione sulle sanzioni, affidata a una formula tautologica sull’adeguatezza e proporzionalità, senza alcun cenno alle doglianze della contribuente. L’accoglimento del primo motivo assorbe il secondo, il terzo e il quarto; l’accoglimento del quinto assorbe il sesto.
Il settimo motivo, per omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ., è invece infondato: la Corte distingue il vizio di omessa pronuncia, che ricorre quando il giudice non adotta alcun provvedimento sulla domanda o sull’eccezione, dal vizio di omessa motivazione (Cass. n. 27551 del 2024). Nel caso di specie il giudice d’appello si è pronunciato sulla deducibilità dei costi, sia pure con motivazione apparente o condivisibile o meno.
La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Nota della Redazione
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