Nullità dell’atto consequenziale per omessa notifica dell’atto presupposto (Cass. civ. Sez. V n. 11474 del 01.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riscossione delle imposte, la nullità della notificazione dell’atto presupposto non è suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. quando il contribuente impugni esclusivamente l’atto consequenziale deducendo, come unico vizio, la mancata notifica dell’atto prodromico. La tempestiva impugnazione del medesimo atto invalidamente notificato sana ex tunc la nullità della relativa notificazione, ma tale principio non si estende all’ipotesi in cui l’atto impugnato sia diverso e successivo rispetto a quello non notificato. Spetta al giudice di merito, interpretando la domanda, verificare la scelta compiuta dal contribuente, con conseguente pronuncia sulla sola nullità dell’atto consequenziale ovvero sull’esistenza della pretesa tributaria.
Il Fatto
La Commissione tributaria regionale della Calabria accoglieva l’appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Cosenza, che aveva annullato una comunicazione di presa in carico per essere stato l’avviso di accertamento notificato non al domicilio fiscale del contribuente, bensì presso l’indirizzo di residenza tratto dall’anagrafe comunale.
Secondo i giudici di appello, intervenuta la conoscenza dell’atto da parte del destinatario, la dedotta nullità della notifica doveva intendersi sanata per raggiungimento dello scopo ex art. 156, secondo comma, cod. proc. civ. Avverso tale sentenza il contribuente propone ricorso per cassazione affidato a due motivi.
La Motivazione della Corte
Con il primo motivo, proposto ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., il ricorrente deduce violazione degli artt. 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973 e degli artt. 156 e 160 cod. proc. civ., rilevando che, essendo oggetto di impugnazione l’atto successivo e motivo di impugnazione esclusivamente il vizio di notifica dell’atto presupposto, il principio della sanatoria non può applicarsi.
La Corte ritiene il motivo fondato. È ferma giurisprudenza che l’art. 156, terzo comma, cod. proc. civ. esprime un principio generale applicabile anche agli atti non processuali, e quindi all’avviso di accertamento: la tempestiva proposizione del ricorso contro il medesimo atto sana ex tunc la nullità della relativa notificazione, pur non facendo venir meno la decadenza eventualmente maturata nel frattempo.
Diversa è l’ipotesi in cui un atto sia impugnato deducendo il vizio della notifica dell’atto presupposto. Secondo il consolidato indirizzo richiamato, l’omissione della notifica di un atto presupposto costituisce vizio procedurale che comporta la nullità dell’atto consequenziale notificato. Il contribuente può scegliere, ex art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546/1992, di impugnare solo l’atto consequenziale facendo valere il difetto di notifica, oppure di impugnare cumulativamente anche l’atto presupposto.
Ne deriva che, nel primo caso, il giudice di merito deve verificare solo la sussistenza del difetto di notifica per pronunciarsi sulla nullità dell’atto consequenziale; nel secondo, la pronuncia riguarderà l’esistenza della pretesa tributaria. Poiché nel caso concreto l’atto successivo era impugnato esclusivamente per la mancata notifica dell’atto presupposto, la sanatoria risulta inapplicabile.
La Corte richiama espressamente il principio già affermato da Cass. n. 24433 del 05/10/2018, secondo cui la nullità della notifica dell’atto prodromico non è suscettibile di sanatoria ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell’atto presupposto. Ha quindi errato la CTR nel ritenerla sanata dalla conoscenza dell’atto, peraltro senza indicare quale circostanza ne giustificasse l’inferenza. Il secondo motivo resta assorbito; la sentenza è cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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