Prova della notifica della cartella esattoriale e prescrizione decennale dell’IRPEF (Cass. civ. Sez. V n. 25938 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di notifica della cartella esattoriale ex art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, la prova del perfezionamento del procedimento e della relativa data è assolta dall’agente della riscossione mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, senza necessità di produrre la copia della cartella di pagamento, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 cod. civ. La riferibilità dell’avviso alla specifica cartella è accertamento di fatto rimesso al giudice di merito e non richiede l’indicazione del numero della cartella sull’avviso medesimo. Le copie fotografiche della documentazione di notifica hanno la stessa efficacia delle autentiche, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ., se la conformità non è espressamente disconosciuta; anche in caso di disconoscimento il giudice non può negare ogni efficacia probatoria alle copie, ma deve valutare le difformità contestate. Il credito erariale per IRPEF si prescrive nel termine ordinario decennale, non applicandosi la prescrizione quinquennale dell’art. 2948, comma 1, n. 4, cod. civ., e l’emissione della cartella non muta il regime prescrizionale proprio del tributo.
Il Fatto
La controversia origina dall’impugnazione, da parte del contribuente, della comunicazione di iscrizione ipotecaria notificata dall’agente della riscossione per una somma complessiva di euro 122.510,68, pretesa in forza di cartelle esattoriali non pagate relative a crediti tributari e previdenziali. Il contribuente eccepiva la mancata notificazione delle cartelle prodromiche e l’intervenuta prescrizione dei crediti tributari.
La CTP aveva parzialmente accolto il ricorso, ritenendo dovuto l’importo di euro 26.376,08. La CTR, adita in appello dall’agente della riscossione, aveva respinto il gravame per il mancato deposito delle copie integrali delle cartelle e degli originali delle relate e per il decorso del termine prescrizionale quinquennale, applicato a tutti i crediti. Avverso tale sentenza l’agente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi; il contribuente non si è difeso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo è fondato. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento secondo cui la prova del perfezionamento della notifica è assolta mediante la produzione dell’avviso di ricevimento, non essendo necessario che l’agente produca la copia della cartella (Cass. n. 33563 del 2018; Cass. n. 9246 del 2015; Cass. n. 12883 del 2020; Cass. n. 17841 del 2023). L’accertamento del collegamento tra avviso e cartella è accertamento di fatto che il giudice di merito compie comparando le risultanze documentali, anche con gli estratti di ruolo, e non richiede l’indicazione del numero della cartella sull’avviso (Cass. n. 34765 del 2023).
Quanto alla documentazione di notifica, l’art. 2719 cod. civ. impone di riconoscere alle fotocopie la stessa efficacia dell’originale in mancanza di espresso disconoscimento. Perfino in caso di disconoscimento, il giudice non può limitarsi a negare ogni efficacia probatoria, ma deve valutare le specifiche difformità alla luce degli elementi istruttori, compresi quelli presuntivi (Cass. n. 23426 del 2020; Cass. n. 8604 del 2025).
Il secondo motivo è parimenti fondato. Il credito erariale per IRPEF, come quelli per IRES, IVA e IRAP, si prescrive nel termine ordinario decennale, non operando la prescrizione quinquennale, poiché l’obbligazione tributaria ha carattere autonomo e unitario e risente di nuove valutazioni dei presupposti impositivi (Cass. n. 33213 del 2023; Cass. n. 13796 del 2026). Il termine si determina con riferimento alla disciplina del singolo tributo e non muta per effetto dell’atto impositivo o della cartella di pagamento, anche ove emessa a seguito di procedura automatizzata (Cass. n. 9603 del 2026; Cass. n. 3421 del 2026). La Corte dichiara non più attuale l’orientamento richiamato dalla CTR (Cass. n. 20213 del 2015).
Il terzo motivo è inammissibile. L’art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., applicabile ratione temporis, preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. avverso la sentenza d’appello che conferma la decisione di primo grado per le stesse ragioni di fatto, essendo onere del ricorrente dedurre e dimostrare le differenze tra le due pronunce (Cass. n. 7724 del 2022; Cass. n. 5947 del 2023).
Il quarto motivo è fondato: la CTR è incorsa in omessa pronuncia ex art. 112 cod. proc. civ. non decidendo sul motivo d’appello relativo alla mancata indicazione specifica delle singole cartelle ritenute correttamente notificate e delle singole pretese tributarie. Il vizio sussiste quando manca completamente l’esame della censura, non potendo desumersi una pronuncia implicita dalle argomentazioni generali. Il ricorso è pertanto accolto nei primi tre motivi indicati e la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.
Nota della Redazione
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