Definizione agevolata della lite fiscale ed estinzione del processo di cassazione (Cass. civ. Sez. V n. 495 del 08.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La definizione agevolata della lite tributaria, disciplinata dall’art. 1, comma 197, legge n. 197 del 2022, comporta l’estinzione del processo pendente in ogni stato e grado. Depositata la domanda di definizione e la prova del versamento degli importi dovuti, il giudice dichiara l’estinzione con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è già fissata la data della decisione. Le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo l’art. 1, comma 198, legge n. 197 del 2022. La definizione agevolata non giustifica l’imposizione del doppio contributo unificato, misura applicabile ai soli casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame e insuscettibile, per la sua natura sanzionatoria, di interpretazione estensiva o analogica.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate ricorreva in cassazione avverso la sentenza con cui la Commissione tributaria regionale aveva rigettato il proprio appello, confermando l’accoglimento del ricorso della contribuente contro un avviso di accertamento. Per l’anno di imposta 2007 era stato recuperato a tassazione un maggior reddito derivante dalla plusvalenza realizzata con la cessione di un immobile.

Nelle more del giudizio di legittimità, la contribuente depositava istanza chiedendo di dichiarare estinto il processo, avendo presentato domanda di definizione della lite pendente e avendo provveduto al pagamento di quanto dovuto.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dalla disciplina della definizione agevolata delle controversie tributarie introdotta dalla legge n. 197 del 2022. Il comma 197 dell’art. 1 stabilisce che le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere della definizione. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2023 ed entro la stessa data il contribuente ha l’onere di depositare, presso l’organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata.

Il successivo comma 198 prevede che, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo, il processo è dichiarato estinto con decreto del Presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione.

Nel caso concreto la contribuente ha documentato di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver provveduto al pagamento di quanto dovuto. Ricorrono dunque i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo.

Quanto alle spese, esse rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate, secondo il richiamo dell’art. 1, comma 198. La Corte esclude poi l’imposizione del doppio contributo unificato: la definizione agevolata non integra alcuno dei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del gravame. Trattandosi di misura di natura lato sensu sanzionatoria, essa non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica, come già affermato da Cass. n. 1420 del 2022. Il processo è pertanto dichiarato estinto.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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