Contributi TPL non imponibili senza gara e contratto di servizio (Cass. civ. Sez. V n. 25942 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di trasporto pubblico locale, il passaggio dal sistema di affidamento per concessione a quello fondato sui contratti di servizio non comporta che le somme erogate dagli enti locali alle aziende di trasporto assumano automaticamente natura di corrispettivo contrattuale e siano quindi imponibili ai fini delle imposte dirette ex art. 85, comma 1, lett. a), t.u.i.r. Perché si configuri un rapporto sinallagmatico occorre che l’affidamento avvenga mediante procedura concorsuale, che sia determinato il costo economicamente sufficiente di produzione del servizio e che segua la stipula di un apposito contratto di servizio. In difetto di tale sequenza, le somme restano contributi pubblici a ripiano dei disavanzi di esercizio e sono sottratte a imposizione diretta ai sensi dell’art. 3 del d.l. n. 833/1986.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate notificava a una società esercente il servizio di trasporto pubblico locale un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2010, recuperando a tassazione una variazione in diminuzione di oltre un milione e mezzo di euro. Si trattava di somme versate da alcuni comuni della Regione Lazio per il servizio espletato. La società le aveva considerate contributi a copertura di disavanzi gestionali, non imponibili ai fini delle imposte dirette. Il maggior reddito veniva imputato per trasparenza ai soci, con separati avvisi.

L’Ufficio sosteneva che, con il passaggio dai contratti di servizio di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 422/1997 e alla legge reg. Lazio n. 30/1998, le somme costituissero corrispettivi di servizi. La CTP accoglieva i ricorsi riuniti; la CTR rigettava l’appello, confermando la qualificazione come contributi. L’Agenzia ricorreva in Cassazione con due motivi.

La Motivazione della Corte

I due motivi, esaminati congiuntamente perché connessi, sono infondati. La Corte ricostruisce il quadro normativo: la legge n. 151/1981 aveva previsto contributi per l’esercizio del TPL e un Fondo nazionale per il ripianamento dei disavanzi; il Fondo è stato soppresso dall’art. 3 della legge n. 549/1995, con trasferimento alle regioni della competenza. Il trattamento fiscale è disciplinato dall’art. 3 del d.l. n. 833/1986, che esclude tali somme dalle componenti positive del reddito.

Il d.lgs. n. 422/1997 ha riformato la materia, introducendo con gli artt. 18 e 19 il regime dei contratti di servizio. La Regione Lazio, con la legge reg. n. 30/1998, ha avviato il processo: l’art. 24 prevedeva una fase transitoria in cui i servizi in essere erano prorogati fino al 2001, con contratti di servizio triennali c.d. ponte stipulati con gli affidatari in corso. La legge reg. n. 16/2003 ha poi inserito l’art. 23-bis, che demanda alla regione la determinazione del costo economicamente sufficiente di produzione, e l’art. 24-bis, che qualifica come corrispettivo l’importo definito all’esito delle procedure di affidamento di cui all’art. 19.

La Corte non condivide la tesi dell’Ufficio. È vero che, secondo costante giurisprudenza, i contratti di cui agli artt. 18 e 19 del d.lgs. n. 422/1997, ove conformi allo schema legale tipico, non sono concessioni traslative ma appalti di pubblici servizi (Cass. n. 22425 del 2014, Cass. n. 29648 del 2019, Cass. n. 29504 del 2021, Cass. n. 12411 del 2022, Cass. n. 4612 del 2024, Cass. n. 3799 del 2026; conformi Cons. Stato n. 3822 del 2018 e n. 645 del 2012). Tuttavia il passaggio dal sistema concessorio a quello contrattuale è stato articolato in due fasi.

La seconda fase, in particolare, ancora l’art. 24-bis della legge regionale la qualificazione di corrispettivo alla avvenuta espletazione delle procedure concorsuali. Perché si configuri un corrispettivo contrattuale occorre che l’affidamento avvenga mediante gara, che tenga conto del costo economicamente sufficiente di produzione, e che segua la stipula del contratto di servizio. La stessa sequenza è condizione perché l’utile ragionevole possa essere compresso dalla concorrenza. Non può ritenersi, quindi, che la sola entrata in vigore della normativa regionale abbia mutato la natura dei contributi.

La CTR ha correttamente rilevato che, per il 2010, non risultavano stipulati contratti di servizio diversi da quelli della fase transitoria, né espletate le procedure di affidamento: i rapporti costituivano mera proroga delle originarie concessioni. La Regione Lazio ha determinato il costo di produzione solo con delibera n. 21 del 27.01.2015. La Corte richiama infine la propria giurisprudenza secondo cui i contributi a ripiano dei disavanzi, distribuiti dalle regioni, non costituiscono componenti positivi di reddito e restano sottratti a imposizione diretta anche dopo la soppressione del Fondo (Cass. n. 31254 del 2023, Cass. n. 35154 del 2021, Cass. n. 18869 del 2020, Cass. n. 1351 del 2019, Cass. n. 20111 del 2018, Cass. n. 4226 del 2015, Cass. n. 24012 del 2013, Cass. n. 3771 del 2013, Cass. n. 25624 del 2010).

Il ricorso è rigettato. Nulla per le spese, non avendo i contribuenti svolto attività difensiva. Non si applica l’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, essendo soccombente un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *