Imposta successioni: riscossione nei dieci anni, nessuna decadenza ex art. 25 (Cass. civ. Sez. V n. 9431 del 09.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta sulle successioni, il termine di decadenza previsto dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 per la notifica della cartella di pagamento non trova applicazione. La decadenza dell’art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973 è stata limitata dalle riforme del 1999 alle sole imposte sui redditi e all’IVA, mentre l’abrogazione del riferimento al titolo III del d.P.R. n. 43/1988 ha escluso le imposte indirette. Per l’imposta sulle successioni la stessa attività di liquidazione è soggetta a termini di decadenza, con la conseguenza che, divenuto definitivo l’avviso di liquidazione, l’atto di riscossione è soggetto al solo termine di prescrizione decennale. Nel giudizio di legittimità il giudicato esterno deve essere allegato con il testo integrale della decisione, non essendo sufficiente il riassunto o la riproduzione di stralci.

Il Fatto

I contribuenti, eredi del de cuius, impugnavano una cartella di pagamento e il relativo ruolo, emessi per la riscossione dell’imposta sulle successioni e dei relativi accessori. La pretesa traeva origine da un avviso di liquidazione la cui definitività era maturata a seguito del rigetto, da parte della Sezione Tributaria della Corte, del ricorso avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana.

La Commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso originario, limitatamente alle sanzioni amministrative. La Commissione tributaria regionale, in riforma della prima decisione, aveva respinto l’appello principale dei contribuenti e accolto quello incidentale dell’Amministrazione finanziaria, compensando le spese. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, cui l’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo, che denunciava la motivazione apparente della sentenza di appello, è stato respinto. La Corte ha ricordato che la mancanza di motivazione rileva sia in caso di radicale carenza sia quando le argomentazioni sono logicamente inconciliabili o incomprensibili. Nella specie il percorso del giudice del gravame si è ancorato alla riconosciuta definitività della pretesa impositiva, per effetto del giudicato formatosi sull’atto prodromico, così raggiungendo il minimo costituzionale richiesto dall’art. 111, sesto comma, Cost.

I motivi secondo e terzo, trattati congiuntamente, sono stati dichiarati infondati. I ricorrenti sostenevano che la riscossione dell’imposta potesse avvenire solo mediante iscrizione a ruolo a pena di decadenza. La Corte ha dato continuità all’orientamento inaugurato da Cass., Sez. 5^, 4 febbraio 2015, n. 1974, secondo cui l’art. 17, comma 3, del d.P.R. n. 602/1973 opera solo per le imposte dirette e per l’IVA. Il riferimento alle imposte indirette è venuto meno con l’abrogazione del titolo III del d.P.R. n. 43/1988, richiamato dall’art. 41 del d.lgs. n. 346/1990.

La Corte ha ricostruito l’evoluzione normativa: la soppressione del termine per la notifica della cartella, dichiarata incostituzionale con Corte Cost. n. 280/2005, non incide sull’imposta sulle successioni, perché qui è la stessa attività di liquidazione a essere soggetta a decadenza ex art. 27 del d.lgs. n. 346/1990. Il contribuente non resta quindi esposto senza limiti all’azione amministrativa. Divenuto definitivo l’atto impositivo, l’atto riscossivo va emanato nel termine di prescrizione decennale ex art. 41, comma 2, del d.lgs. n. 346/1990, decorrente dalla scadenza del termine di impugnazione o dalla pubblicazione del provvedimento della Cassazione. La sentenza impugnata si è pertanto uniformata a tali principi.

Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza: il ricorrente che deduca il giudicato esterno deve riprodurre il testo integrale della sentenza, non bastando riassunti o stralci. Il quinto motivo è stato respinto, poiché esclusa la decadenza nessun ostacolo si oppone all’irrogazione della sanzione amministrativa per il ritardo, con prescrizione decennale ex art. 2953 cod. civ. Il sesto motivo è parimenti inammissibile: il rigetto dell’appello principale comportava l’assorbimento improprio della domanda ex art. 96 cod. proc. civ., non prospettandosi alcuna omessa pronuncia. Il ricorso è stato rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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