Improcedibile il ricorso senza deposito della sentenza impugnata (Cass. civ. Sez. V n. 10592 del 23.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione è improcedibile quando, unitamente al ricorso e nel termine stabilito dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ., non venga depositata copia della sentenza impugnata. L’adempimento previsto dalla norma non ammette equipollenti e non può essere sostituito dalla mera istanza di trasmissione del fascicolo di secondo grado, che persegue finalità diverse. L’omissione non è scusata dalla sua dipendenza da un errore materiale del difensore, perché la legge ricollega all’inadempimento una conseguenza processuale automatica.
Il Fatto
La contribuente proponeva ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo, avverso la pronuncia con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva stabilito che gli interessi sulle somme dovute a rimborso a seguito del d.l. n. 201/2011 decorressero non dalla data del versamento, bensì da quella di entrata in vigore della disposizione, trattandosi di versamenti originariamente non indebiti. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. Nel corso del giudizio di legittimità veniva depositata una proposta di definizione accelerata, sul presupposto del mancato deposito della copia del provvedimento impugnato; la contribuente depositava istanza di decisione, deducendo che l’omissione derivava da un errore materiale e che copia della sentenza era comunque contenuta nel fascicolo del merito di cui aveva chiesto la trasmissione ai sensi dell’art. 369 cod. proc. civ.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta la questione processuale relativa alla procedibilità del ricorso, una volta rilevato il mancato deposito della copia della sentenza impugnata. Il dato accolto come pacifico è che l’adempimento non è stato compiuto unitamente al ricorso e nel termine previsto dall’art. 369, secondo comma, cod. proc. civ.
Il percorso argomentativo muove dalla portata letterale della disposizione, che sancisce espressamente tale omissione quale causa di improcedibilità. La Corte esclude rilievo alla circostanza che l’inadempimento dipenda da un errore del difensore: la norma non prevede alcuna ipotesi di scusabilità e collega all’omissione una conseguenza automatica, sottratta a valutazioni di carattere soggettivo.
Sul piano sistematico, il Collegio richiama il principio per cui l’adempimento in questione non ammette equipollenti, come affermato da Cass. 20628/2016 e dalle successive conformi. Non è dunque idoneo allo scopo l’istanza di trasmissione del fascicolo di secondo grado, che risponde a una finalità diversa da quella di assicurare alla Corte la conoscenza diretta della decisione impugnata.
Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso. Le spese di lite, liquidate in € 8.200,00 oltre spese prenotate a debito, sono poste a carico della ricorrente e aumentate della metà ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., con ulteriore condanna di € 4.100,00 in favore della controricorrente. La Corte applica inoltre il quarto comma della medesima disposizione, condannando la ricorrente al pagamento di € 1500,00 in favore della cassa delle ammende, e rileva i presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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