Preavviso di ipoteca correttamente motivato per relationem agli atti presupposti (Cass. civ. Sez. V n. 25944 del 29.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, prevista dall’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, può essere motivata per relationem mediante il richiamo alle cartelle di pagamento che ne costituiscono presupposto, purché queste siano state regolarmente notificate al contribuente e siano perciò da lui conosciute o conoscibili, senza necessità di allegazione integrale all’atto. L’atto ha contenuto informativo-sollecitatorio e non deve indicare gli estremi catastali, la rendita catastale o il valore dell’immobile, essendo sufficiente l’indicazione del credito. L’omessa impugnazione delle cartelle ritualmente notificate determina la decadenza dal potere di contestarle e l’irretrattabilità del credito fiscale, con conseguente inconfigurabilità dell’illegittimità derivata del preavviso.
Il Fatto
Il contribuente impugnava davanti alla Commissione tributaria provinciale di Pavia la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria emessa dall’agente della riscossione ai sensi dell’art. 77, comma 2-bis, d.P.R. n. 602/1973, per un importo superiore a quarantamila euro, fondata su sette cartelle di pagamento relative a Irpef per gli anni dal 2004 al 2007. Lamentava vizi di notifica delle cartelle presupposte. La CTP rigettava il ricorso.
In appello la Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava la cessazione della materia del contendere per i carichi sgravati in autotutela e il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulla sanzione irrogata dalla Camera di Commercio di Roma, rigettando il gravame nel resto. Il contribuente ricorreva per cassazione con sei motivi; l’Agenzia delle entrate resisteva con controricorso, mentre l’agente per la riscossione e la Camera di Commercio restavano intimati.
La Motivazione della Corte
In via preliminare la Corte rileva che la notifica del ricorso all’agente della riscossione non si è perfezionata, essendo il difensore domiciliatario risultato trasferito. Non dispone però la rinotifica: poiché il ricorso è prima facie infondato, sarebbe un inutile dispendio di attività processuali, in contrasto con il diritto alla ragionevole durata del processo e con gli artt. 175 e 127 c.p.c., nel rispetto effettivo del contraddittorio.
Nel merito, i motivi secondo, quarto e sesto — tutti erroneamente ricondotti al vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. anziché al n. 3 — sono dichiarati inammissibili e comunque infondati. Le censure attengono agli asseriti vizi della comunicazione preventiva e delle cartelle, non alla sentenza impugnata: il giudizio di legittimità è a critica vincolata e deve avere ad oggetto la sentenza di merito, non gli atti originariamente impugnati.
La CTR aveva rilevato che tutte le cartelle erano state correttamente notificate ai sensi dell’art. 26 del d.P.R. n. 602/1973 e che il contribuente, non impugnandole, era decaduto dal potere di contestarne i vizi, con conseguente inconfigurabilità dell’illegittimità derivata del preavviso. Il ricorrente non si confronta con queste rationes decidendi, senza precisare quali elementi difetterebbero e senza riprodurre il contenuto dell’atto, non processuale, ai fini dell’autosufficienza.
La Corte conferma l’orientamento consolidato: l’iscrizione ipotecaria ex art. 77 d.P.R. n. 602/1973 non è atto di espropriazione forzata e può essere effettuata senza la previa intimazione dell’art. 50, comma 2; non occorre menzionare rendita catastale né valore dell’immobile; il preavviso, avendo contenuto informativo-sollecitatorio, richiede solo l’indicazione del credito; la motivazione per relationem agli atti presupposti è sufficiente. Quanto al terzo motivo, il contraddittorio endoprocedimentale è garantito proprio dalla notifica del preavviso, che concede trenta giorni per il pagamento e la difesa. Il quinto motivo è inammissibile per difetto di specificità sul disconoscimento delle copie. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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