Operazioni oggettivamente inesistenti: costi indeducibili per difetto di inerenza (Cass. civ. Sez. 5 n. 7072 del 24.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, anche in forma indiziaria o presuntiva; il contribuente ha l’onere di fornire la prova contraria dell’effettiva esistenza dell’operazione, che non può consistere nella mera esibizione della fattura o nella regolarità delle scritture contabili e dei pagamenti. I costi documentati da fatture relative a operazioni oggettivamente inesistenti sono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza, a prescindere dalla conformità solo formale ai requisiti previsti dall’art. 109 TUIR.
Il Fatto
La società contribuente, attiva nel settore edile, era destinataria di un avviso di accertamento con cui l’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione maggiori IRES, IRAP ed IVA per l’anno d’imposta 2018, disconoscendo costi derivanti da operazioni ritenute oggettivamente inesistenti, documentate da fatture emesse da due società qualificate come mere cartiere. L’accertamento traeva origine da indagini della Guardia di Finanza, che avevano evidenziato una rete di società riconducibili a un medesimo soggetto, asservite ad attività frodatorie. Il giudice di primo grado rigettava il ricorso della contribuente, e la Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Umbria confermava la decisione; la società proponeva quindi ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte ha esaminato congiuntamente i primi tre motivi di ricorso, incentrati sulla violazione dell’onere della prova e sul vizio di motivazione. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile, operando il divieto derivante dalla doppia conforme di merito, e comunque manifestamente infondato, risultando la sentenza impugnata dotata di una motivazione effettiva che supera la soglia del cosiddetto minimo costituzionale, avendo la CGT2 supportato la natura di cartiere delle società emittenti con un esaustivo riepilogo delle loro caratteristiche tipiche e la ricostruzione del disegno fraudolento riconducibile al dominus.
Il secondo e il terzo motivo, reiterativi tra loro, sono stati ritenuti inammissibili per difetto di precisione e autosufficienza. La Corte ha precisato che la sentenza impugnata non dava affatto atto di un trasferimento dei beni dalle società fallite alle nuove società, ma evocava una distrazione dei beni strumentali in favore della prima società, con successivi passaggi fittizi. Le censure non deducevano alcuna effettiva violazione di legge, sollecitando piuttosto un nuovo giudizio di merito in presenza di due pronunce conformi.
Sul piano sostanziale, la Corte ha ribadito il principio per cui, in materia di operazioni oggettivamente inesistenti, l’ufficio ha l’onere di provare l’inesistenza dell’operazione anche in via indiziaria, mentre al contribuente spetta la prova contraria dell’effettività, non assolta nella specie. La mera esibizione delle fatture o la regolarità delle scritture contabili non è sufficiente a tal fine.
Il quarto motivo, concernente la violazione dell’art. 109 TUIR in tema di inerenza, è stato giudicato manifestamente infondato: accertata l’oggettiva inesistenza delle operazioni, i costi documentati dalle relative fatture sono indeducibili per coessenziale difetto di inerenza, a prescindere dalla conformità formale ai requisiti richiesti, salvo che il contribuente dimostri l’effettività delle operazioni stesse.
Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della società alla rifusione delle spese di lite e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, oltre alla declaratoria dei presupposti per il versamento del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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