Inammissibile il ricorso che censura una sola delle autonome rationes decidendi (Cass. civ. Sez. V n. 25945 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Quando la sentenza di merito, impugnata per cassazione, si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, ciascuna delle quali sufficiente da sola a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione è indispensabile non solo che il soccombente censuri tutte le riferite rationes, ma anche che tali censure risultino tutte fondate. Il ricorrente è pertanto privo di interesse ad impugnare la sentenza con riferimento ad una sola delle diverse ragioni che la sorreggono, senza averle utilmente censurate tutte. Ne consegue l’inammissibilità del ricorso che, trascurando la parte della motivazione fondata su un accertamento di fatto, censuri esclusivamente l’argomentazione di diritto pretermessa.

Il Fatto

Il contribuente, titolare di un’impresa individuale esercente commercio di motocicli e ciclomotori, impugnava un avviso di accertamento relativo all’anno di imposta 2007. L’amministrazione finanziaria aveva accertato, ai fini delle imposte dirette, un maggior reddito di impresa e, ai fini IVA, una maggiore imposta su operazioni soggette al regime del margine.

La CTP di Torino accoglieva il ricorso e dichiarava la nullità dell’atto per l’assorbente motivo dell’inosservanza del termine dilatorio di sessanta giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione, previsto a garanzia del contraddittorio. La CTR del Piemonte respingeva l’appello dell’Agenzia, ritenendo esistente nell’ordinamento un obbligo generale di contraddittorio preventivo e comunque applicabile la norma speciale, poiché le scritture contabili erano state acquisite anche mediante accesso presso la sede del soggetto depositario. Proponeva ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo lamentava, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 12, comma 7, legge n. 212 del 2000, per aver la CTR ritenuto applicabile la sanzione dell’invalidità dell’atto impositivo in conseguenza dell’inosservanza del termine dilatorio, ancorché l’avviso fosse stato emesso a tavolino su documenti acquisiti su richiesta al contribuente e non all’esito di ispezione, verifica o accesso.

La Corte ha dichiarato il motivo inammissibile, perché non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata. La CTR, infatti, aveva fondato il rigetto su una pluralità di ragioni, tra cui l’accertamento in fatto, insindacabile in sede di legittimità, dell’avvenuta acquisizione delle scritture contabili relative al magazzino mediante accesso ai locali del soggetto delegato alla loro tenuta.

Il ricorrente si è appuntato solo sull’argomentazione che affermava l’esistenza di un obbligo generale di contraddittorio preventivo, ignorando completamente la parte della motivazione che, comunque, accertava in fatto la ricorrenza del presupposto per l’applicazione della norma speciale. La CTR, dopo aver esposto le ragioni dell’obbligo generale, spiegava anche le ragioni dell’applicabilità dell’art. 12, comma 7, alla fattispecie peculiare, rilevando che il procedimento di acquisizione della documentazione, per quanto riguarda il magazzino inventario, era stato eseguito anche tramite accesso presso la sede aziendale del depositario delle scritture contabili.

Viene in rilievo il principio secondo cui, quando una decisione di merito si fonda su distinte e autonome rationes decidendi, ognuna sufficiente da sola a sorreggerla, perché possa giungersi alla cassazione è indispensabile che il soccombente censuri tutte le riferite rationes e che tali censure risultino tutte fondate (Cass. n. 12372 del 2006; Cass. n. 9647 del 2011; Cass. n. 6985 del 2019; Cass. n. 10815 del 2019; Cass. Sez. Un. n. 34476 del 2019). La ricorrente è dunque priva di interesse ad impugnare la sentenza per una sola delle ragioni che la sorreggono. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *