Estratto di ruolo e interesse ad agire: ricorso inammissibile senza situazioni pregiudizievoli (Cass. civ. Sez. V n. 25993 del 30.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il contribuente che impugni gli atti impositivi o della riscossione conosciuti mediante il rilascio dell’estratto di ruolo deve allegare e dimostrare la ricorrenza di una delle situazioni pregiudizievoli tipizzate dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, quale presupposto dell’interesse ad agire. In difetto, la tutela azionata resta oggettivamente riconducibile alla sola impugnazione degli atti conosciuti attraverso l’estratto di ruolo e il ricorso è inammissibile per carenza originaria di interesse. La mancata impugnazione degli avvisi di presa in carico e della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non può essere sindacata, in sede di legittimità, se il ricorso introduttivo è già inammissibile. La compensazione integrale delle spese è giustificata dalla complessità e dalla progressiva evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a una società due avvisi di accertamento, relativi agli anni d’imposta 2008 e 2011, con irrogazione di sanzioni amministrative ai sensi del d.lgs. n. 472 del 1997, imputate anche al contribuente quale amministratore di fatto e autore delle violazioni. Il contribuente deduceva di non aver mai ricevuto la notificazione personale degli atti e di averne avuto conoscenza solo dopo il rilascio di un estratto di ruolo e la successiva istanza di accesso, riscontrata dall’Amministrazione il 25 marzo 2021.

Proponeva quindi ricorso dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, che lo dichiarava inammissibile per tardività, ritenendo provata la pregressa conoscenza della pretesa. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva l’appello e dichiarava l’inesistenza della notificazione degli avvisi e la nullità delle iscrizioni a ruolo e delle procedure di riscossione. L’Agenzia ricorreva per cassazione; questa Corte, con ordinanza interlocutoria, invitava le parti a contraddire sulla qualificazione dell’azione e sulla ricorrenza delle situazioni pregiudizievoli previste dall’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973.

La Motivazione della Corte

L’unico motivo di ricorso censura, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la violazione degli artt. 19 e 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per avere la Corte territoriale disatteso l’eccezione di inammissibilità e ritenuto tempestiva l’impugnazione. L’Agenzia sostiene che il contribuente fosse già stato posto a conoscenza della pretesa mediante gli avvisi di presa in carico e la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria.

La Corte non affronta il merito di tale censura. Preliminarmente rileva che, all’esito dell’interlocuzione disposta con l’ordinanza interlocutoria n. 3783/2026, l’azione proposta resta oggettivamente riconducibile all’impugnazione degli atti conosciuti mediante l’estratto di ruolo e che il contribuente non ha allegato né dimostrato la ricorrenza di alcuna delle specifiche situazioni pregiudizievoli tipizzate dalla disposizione richiamata.

Le difese svolte nella memoria successiva all’ordinanza interlocutoria non introducono elementi idonei a superare tale rilievo e a escludere la carenza, originaria, di interesse alla proposizione del ricorso. Il presupposto dell’interesse ad agire non può essere desunto dalla mera contestazione della notificazione degli atti presupposti, quando l’azione sia stata costruita sull’acquisizione dell’estratto di ruolo.

Restano conseguentemente prive di rilievo le statuizioni, dedotte in memoria, intervenute in sede penale, trattandosi di profili che presuppongono l’ammissibilità del ricorso introduttivo. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa è decisa nel merito: la sentenza impugnata è cassata e il ricorso originario del contribuente è dichiarato inammissibile.

Le spese dell’intero giudizio sono integralmente compensate tra le parti, in ragione della complessità e della progressiva evoluzione del quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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