Spese di giustizia, competenza per materia del tribunale sull’opposizione (Cass. civ. Sez. II n. 26018 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di recupero delle spese di giustizia, la cognizione della pretesa creditoria sottostante al titolo esecutivo è attribuita ratione materiae al tribunale. Ne consegue che l’opposizione all’esecuzione, la quale investe l’an della pretesa e involge la medesima materia, non può essere radicata dinanzi al giudice di pace. La presenza di un criterio di competenza per materia esclude il ricorso al criterio di competenza per valore. Qualora nei confronti della stessa parte siano proposte più domande, anche solo soggettivamente connesse, alcune rientranti nella competenza per valore del giudice di pace e altre in quella per materia del tribunale, l’organo giudiziario superiore è competente a conoscere dell’intera controversia. Nel giudizio di regolamento di competenza la Corte di cassazione può valorizzare ogni elemento di fatto acquisito al processo sino a quel momento, senza essere vincolata dal contenuto del provvedimento impugnato né dalle prospettazioni delle parti.

Il Fatto

Il ricorrente aveva proposto dinanzi al Tribunale di Roma opposizione all’esecuzione, ai sensi dell’art. 615, comma 1, cod. proc. civ., avverso una cartella di pagamento di importo pari a € 3.065,88, emessa dall’agente della riscossione su richiesta di Equitalia Giustizia S.p.a. La cartella concerneva il recupero di sanzioni processuali in favore della Cassa delle Ammende (€ 3.000,00) e di spese processuali in misura fissa (€ 60,00). Il ricorrente aveva dedotto l’irritualità della notificazione per difetto di motivazione e omessa allegazione dell’atto presupposto, nonché la violazione dell’art. 97 cod. proc. civ.

Con decreto ex art. 171-bis cod. proc. civ., il giudice adito aveva rilevato d’ufficio la questione di competenza per valore e aveva autorizzato la chiamata in causa del Ministero della Giustizia. Il Tribunale, con ordinanza del 13 novembre 2025, aveva dichiarato la propria incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace di Roma. Avverso tale pronuncia è stato proposto regolamento di competenza.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo concernente la dedotta tardività del rilievo officioso di incompetenza. Il motivo è infondato. Il nuovo testo dell’art. 38 cod. proc. civ., come modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 164/2024, fissa la barriera preclusiva al decreto col quale il giudice compie le verifiche preliminari. Nel caso di specie la questione era stata rilevata proprio con il decreto ex art. 171-bis cod. proc. civ., che aveva differito l’udienza di comparizione per consentire la chiamata in causa del Ministero. Il Tribunale ha poi deciso la questione già rilevata, con rispetto del contraddittorio. Diviene superfluo verificare la tempestività del rilievo di parte.

È invece fondato il motivo sul merito della contestazione. L’ordinanza impugnata si limita a rilevare il valore della causa, senza considerare la natura delle pretese creditorie portate dalla cartella opposta, senza affrontare la questione ai sensi degli art. 10 e 104 cod. proc. civ. e senza adeguata verifica della competenza per materia. La pretesa concerne sanzioni processuali devolute alla Cassa delle Ammende e spese del processo penale in misura fissa: si tratta di spese di giustizia, il cui recupero coattivo è disciplinato dal d.P.R. n. 115/2002 (artt. 205 e 227-ter).

La Corte richiama la propria ordinanza n. 9607/2026, che ha esteso al recupero delle spese di giustizia il principio di diritto enucleabile da Cass. n. 10395/2016, relativo ai compensi per patrocinio a spese dello Stato e all’art. 15, comma 2, d.lgs. n. 150/2011. La controversia di opposizione all’esecuzione che contesti l’esistenza del titolo esecutivo, introdotta contro una cartella emessa su richiesta di un ufficio giudiziario, spetta nel merito alla competenza per materia del tribunale e non può, nemmeno ratione valoris, spettare al giudice di pace. Le spese di giustizia sono crediti pubblicistici di natura non tributaria, con esclusione della competenza residuale del tribunale in materia di imposte e tasse ex art. 9, comma 2, cod. proc. civ.

La Corte osserva che alla stessa conclusione si perverrebbe anche prescindendo dall’interpretazione analogica. Il regolamento di competenza consente infatti alla Corte di valorizzare ogni elemento di fatto acquisito, secondo i principi espressi da Cass. n. 32276/2025 e Cass. n. 25232/2014. L’opposizione si fonda su due distinti motivi: il primo, relativo alla violazione dell’art. 7 l. n. 212/2000, integra un’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ.; il secondo, relativo all’art. 97 cod. proc. civ., investe il diritto di procedere a esecuzione forzata e rientra nell’opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. In caso di cumulo soggettivo tra le due opposizioni, l’organo superiore è competente sull’intera controversia, secondo Cass. n. 16355/2010 e Cass. n. 1722/2017. La Corte accoglie quindi il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Roma, rimettendo le parti con termine di legge per la riassunzione, con spese al merito.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *