Maggiorazione ex art. 4 d.m. n. 55/2014 applicabile al patrocinio a spese dello Stato (Cass. civ. Sez. 2 n. 600 del 10.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patrocinio a spese dello Stato, l’aumento del compenso previsto dall’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014 per l’assistenza di più parti aventi la stessa posizione processuale deve applicarsi obbligatoriamente a tutte le prestazioni professionali completate dopo il 23.10.2022, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2, comma 1, lettera (b), 6 e 7 d.m. n. 147/2022. L’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 non contiene un divieto di applicare tale maggiorazione, ove essa incida su importi tabellari non superiori ai valori medi. L’identità di posizione processuale, ai fini dell’aumento, non coincide con l’identità delle questioni giuridiche e di fatto affrontate, dovendosi intendere come comunanza del ruolo processuale (attore, convenuto o interventore) e non già delle difese svolte.
Il Fatto
Un avvocato, difensore di due soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio di cognizione,proponeva opposizione ex artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115/2002 avverso il decreto di liquidazione dei compensi emesso dal Tribunale, lamentando la liquidazione della fase decisionale nel minimo tabellare, la mancata maggiorazione prevista per la difesa di più parti e il mancato riconoscimento del rimborso forfettario delle spese generali.
Il Tribunale accoglieva l’opposizione limitatamente al rimborso delle spese generali, rigettandola nel resto. Avverso tale ordinanza l’avvocato proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, cui il Ministero della Giustizia resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte ha preliminarmente rigettato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione attiva del difensore, richiamando l’orientamento consolidato per cui, nel patrocinio a spese dello Stato, il difensore è l’unico titolare del diritto al compenso nei confronti dello Stato e il solo legittimato a proporre impugnazione avverso il provvedimento di liquidazione, agendo in forza di un’autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale.
Quanto al primo motivo, relativo alla liquidazione della fase decisionale nel minimo tabellare e all’omessa considerazione degli scritti difensivi, la Corte ne ha affermato l’infondatezza. Ha ricordato che l’esercizio del potere discrezionale del giudice tra minimo e massimo tabellare non è soggetto a sindacato di legittimità e che l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002 fissa esclusivamente un limite massimo alla liquidazione, non vincolando il giudice all’utilizzo dei valori medi. Ha inoltre escluso la configurabilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, per l’assenza di qualsivoglia deduzione specifica sulla decisività della circostanza, richiamando i principi di cui alle Sezioni Unite n. 8053/2014.
Il secondo motivo è stato invece accolto. La Corte ha affermato che la maggiorazione per la difesa di più parti, di cui all’art. 4, comma 2, d.m. n. 55/2014, si applica obbligatoriamente alle prestazioni completate dopo il 23.10.2022, come nella specie, in virtù del d.m. n. 147/2022. Ha escluso un contrasto con l’art. 82 d.P.R. n. 115/2002, ove la maggiorazione sia calcolata su importi non superiori ai valori medi, evidenziando che l’aumento risponde all’intento di attribuire all’avvocato che assiste più parti un unico compenso maggiorato, in luogo dei distinti compensi cui avrebbe avuto diritto e che l’identità di posizione processuale non coincide con l’identità delle questioni affrontate, come desumibile a contrario dall’art. 4, comma 4, d.m. n. 55/2014.
La Corte ha quindi accolto il secondo motivo, cassato l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinviato al Tribunale di Benevento, perché provveda al riesame dell’opposizione in applicazione dei principi suesposti, previ gli accertamenti in fatto, con pronuncia anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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