Il decreto di rigetto del patrocinio a spese dello Stato nel processo tributario si oppone ai sensi dell’art. 170 d.P.R. n. 115/2002 davanti al giudice ordinario (Cass. civ. Sez. 2 n. 2602 del 06.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di giudizio tributario, il decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del d.P.R. n. 115/2002, non è impugnabile con il ricorso di cui all’art. 99 del medesimo T.U., dal momento che tale rimedio, per il vincolo di stretta inerenza al processo penale che lo caratterizza, non può essere esteso al processo tributario. L’impugnazione deve essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Ne consegue il difetto di giurisdizione del giudice tributario e la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, che la Corte di cassazione dichiara d’ufficio cassando il provvedimento impugnato.
Il Fatto
Il contribuente presentava ricorso dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma avverso il decreto con cui la commissione per il patrocinio a spese dello Stato aveva rigettato la sua istanza di ammissione al beneficio, per mancata produzione della dichiarazione sostitutiva di certificazione del reddito complessivo ai sensi dell’art. 79 d.P.R. n. 115/2002, dichiarazione che egli asseriva di aver rilasciato nel corpo del ricorso. Il giudice tributario dichiarava il ricorso inammissibile, richiamando l’orientamento secondo cui sono impugnabili solo gli atti elencati nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 o gli atti amministrativi aventi natura provvedimentale.
La Motivazione della Corte
Il contribuente ricorre in cassazione con un unico motivo, deducendo la violazione o falsa applicazione degli artt. 99 e 137 del d.P.R. n. 115/2002 e dell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992. Egli sostiene che l’impugnazione avrebbe dovuto essere dichiarata ammissibile, trattandosi di un provvedimento che, ai sensi dell’art. 99 citato, è suscettibile di opposizione dinanzi al Presidente dell’autorità giudiziaria cui appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.
La Corte di cassazione, in conformità alla pronuncia delle Sezioni Unite n. 20929 del 2025, intervenuta nel frattempo, dichiara d’ufficio il difetto di giurisdizione del giudice tributario. Il rimedio dell’opposizione di cui all’art. 99 del T.U. spese, infatti, è caratterizzato da un vincolo di stretta inerenza al processo penale, che ne impedisce l’estensione al processo tributario.
L’impugnazione del decreto che rigetta o revoca l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, emesso dalla Commissione di cui all’art. 138 del T.U. spese, deve pertanto essere proposta con l’opposizione prevista dall’art. 170 del d.P.R. n. 115/2002. Tale opposizione, avente natura di mezzo di impugnazione avverso un provvedimento emesso da un organo dell’ufficio giudiziario, radica la giurisdizione in capo al giudice ordinario.
La Corte cassa il provvedimento impugnato e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario, compensando le spese del giudizio di legittimità in ragione dell’assoluta novità della questione, risolta in pendenza del ricorso dalle Sezioni Unite. Non sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore somma a titolo di contributo unificato.
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Nota della Redazione
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