Obiezione sulla sede diplomatica e nessun obbligo del Ministero degli Esteri (Cass. civ. Sez. Un. n. 24725 del 20.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Gli atti che attengono alla direzione suprema e generale dello Stato, espressione di scelte di indirizzo politico-costituzionale, sono sottratti al sindacato giurisdizionale in quanto non conformati da parametri normativi idonei a tutelare posizioni giuridiche soggettive individuali. Rientra in tale categoria il potere dello Stato ospitante di accettare od opporsi alla scelta della sede di una missione diplomatica, potere che si colloca sul piano delle relazioni internazionali e non è legislativamente conformato in funzione della protezione di interessi legittimi. Ne consegue che l’azione avverso il silenzio ex artt. 31 e 117 cod. proc. amm., volta a sollecitare la revoca dell’accreditamento di una sede diplomatica, difetta del presupposto di un obbligo di provvedere a contenuto provvedimentale incidente su posizioni di interesse legittimo, la cui insussistenza non integra un diniego di giurisdizione del giudice amministrativo. La tutela del proprietario dell’immobile resta affidata al giudice ordinario, cui spetta valutare le questioni relative all’immunità dello Stato estero.
Il Fatto
La società, divenuta proprietaria di un immobile in Roma a seguito di procedura esecutiva, chiedeva al Ministero degli Affari Esteri l’attivazione dei poteri per ottenere lo spostamento della sede dell’Ambasciata della Repubblica di Guinea Equatoriale, che occupava l’immobile senza un valido titolo, ovvero la revoca dell’accreditamento della sede diplomatica. A fronte della risposta negativa del Ministero, che escludeva la configurabilità di un potere di revoca, la società proponeva ricorso avverso il silenzio ai sensi degli artt. 31 e 117 cod. proc. amm., chiedendo anche il risarcimento del danno. Il Tar Lazio e, in appello, il Consiglio di Stato dichiaravano l’azione inammissibile, escludendo la sussistenza di un obbligo di provvedere e la riconducibilità della pretesa ad una posizione di interesse legittimo.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite, preliminarmente, rilevano la mancata prova del perfezionamento della notifica del ricorso nei confronti dello Stato estero, ma ritengono ultroneo l’ordine di integrazione del contraddittorio, attesa l’infondatezza del ricorso, in ossequio al principio della ragionevole durata del processo. Passando al merito, la Corte ricostruisce la nozione di atto politico, richiamando la propria giurisprudenza (ex multis, Sez. U. n. 27177 del 2023 e Sez. U. n. 5992 del 2025), come atto caratterizzato dalla libertà nel fine e dalla non confrontabilità con parametri giuridici idonei a conformarne il contenuto in funzione della tutela di situazioni soggettive individuali.
Applicando tale cornice, la Corte afferma che il potere di obiezione dello Stato accreditatario circa l’ubicazione della sede diplomatica, pur riconosciuto in astratto anche dalla giurisprudenza della Corte internazionale di giustizia, non è strutturalmente finalizzato alla tutela di interessi individuali di soggetti privati. Tale potere è giustificato esclusivamente da ragioni pubblicistiche — quali sicurezza, ordine pubblico e assetto urbanistico — e si colloca sul piano delle relazioni internazionali e dell’indirizzo politico-diplomatico. Esso non è, pertanto, legislativamente conformato a protezione di posizioni di interesse legittimo attuali e individualizzate del proprietario dell’immobile.
Ne consegue che la pretesa della società di sollecitare, mediante l’azione avverso il silenzio, l’esercizio di tale potere non trova un corrispondente obbligo giuridico di provvedere in capo al Ministero. Lo stabilimento e il mantenimento delle sedi diplomatiche non scaturiscono da un procedimento amministrativo interno disciplinato dalla legge n. 241 del 1990, ma dall’esercizio del diritto di missione dello Stato accreditante, regolato dal diritto internazionale. L’eventuale mancata opposizione dello Stato ospitante rimane ancorata a scelte di politica estera, sottratte al circuito degli interessi legittimi. La posizione sostanziale azionata si atteggia, piuttosto, come diritto soggettivo di proprietà, per la cui tutela la società può agire dinanzi al giudice ordinario.
Infine, la Corte distingue la fattispecie da quella esaminata nella sentenza della Corte costituzionale n. 238 del 2014 e chiarisce che i principi in essa affermati — in tema di limiti all’immunità giurisdizionale degli Stati stranieri per il sacrificio di diritti fondamentali — attengono al diverso piano del rapporto tra il soggetto leso e lo Stato estero. Essi possono venire in rilievo solo nell’ambito del giudizio risarcitorio promosso dalla società nei confronti della Repubblica di Guinea Equatoriale, e non possono fondare l’estensione della giurisdizione del giudice amministrativo su atti riferibili all’indirizzo politico estero dello Stato. Il ricorso viene pertanto rigettato.
Nota della Redazione
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