Sanzioni tributarie e prova della forza maggiore: la CGT deve motivare (Cass. civ. Sez. V n. 26065 del 01.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sanzioni tributarie, il giudice di merito che si limiti ad affermare la sussistenza delle violazioni senza esaminare le deduzioni del contribuente sulla sussistenza di una causa di non punibilità per forza maggiore ex art. 6, comma 5, d.lgs. n. 472/1997 omette di pronunciarsi sulla relativa domanda. Il vizio di omessa pronuncia ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. non è escluso dalla circostanza che altre questioni siano state rigettate, quando la pretesa non esaminata non risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della decisione. La sentenza va cassata con rinvio perché il giudice valuti nel merito i fatti dedotti e la documentazione prodotta a sostegno della forza maggiore.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, make up artist, un avviso di accertamento con cui, presa atto della mancata presentazione delle dichiarazioni, determinava IVA, IRPEF e IRAP per l’anno 2014 ai sensi dell’art. 41 d.P.R. n. 600/1973. I redditi venivano ricostruiti attraverso i modelli 770 delle imprese committenti.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla Commissione tributaria provinciale, che rigettava il ricorso. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia accoglieva parzialmente l’appello, annullando l’atto solo quanto all’IRAP, per difetto di prova dell’organizzazione. Respingeva invece le doglianze sul contraddittorio endoprocedimentale e sui costi, escludendo la deducibilità forfettaria. Propone ricorso per cassazione il contribuente con cinque motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il motivo sul principio di non contestazione. Il vizio, correttamente qualificabile come error in procedendo, non sussiste: l’apprezzamento sull’esistenza di una condotta di non contestazione è riservato al giudice del merito ed è censurabile solo per incongruenza o illogicità della motivazione.

Il principio opera anche nel processo tributario, ma riguarda esclusivamente i fatti storici e non la valutazione dei documenti, in relazione alla quale trova applicazione il libero apprezzamento del giudice ex art. 116 cod. proc. civ. Nel caso di specie la documentazione prodotta era stata ritenuta inidonea, con valutazione di merito insindacabile.

Infondato è anche il motivo sul contraddittorio preventivo. Nella disciplina anteriore all’art. 6-bis l. n. 212/2000, non applicabile ratione temporis, l’obbligo vigeva in via generalizzata solo per i tributi armonizzati, con invalidità dell’atto purché il contribuente assolva all’onere di enunciare gli elementi che avrebbe potuto far valere, secondo la valutazione probabilistica ex ante spettante al giudice di merito.

Quanto ai costi, la Corte esclude che l’art. 41 d.P.R. n. 600/1973 dia sempre luogo ad accertamento induttivo puro: nel caso concreto l’accertamento si fondava sui modelli 770 dei committenti e aveva dunque natura analitica. Ciò preclude la determinazione forfettaria dei costi, che presuppone l’accertamento induttivo dei redditi.

È invece parzialmente fondato il motivo sull’omessa pronuncia in ordine alla forza maggiore. Il giudice d’appello si era limitato ad affermare la sussistenza delle violazioni, senza considerare la possibilità che queste non fossero punibili. La sentenza va quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, perché valuti le cause di forza maggiore dedotte e documentate. Resta assorbito il motivo sulle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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