Rendita catastale rettificata dal contribuente efficace solo dall’anno successivo (Cass. civ. Sez. V n. 16396 del 12.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le variazioni della rendita catastale proposte dal contribuente mediante procedura Docfa hanno efficacia, ai fini della determinazione della base imponibile, a decorrere dall’anno di imposta successivo a quello in cui sono annotate negli atti catastali. La regola di irretroattività trova deroga soltanto quando la rettifica sia necessitata da un errore di fatto dell’ufficio, ovvero da una richiesta del contribuente indotta in errore dall’amministrazione. Il Prontuario adottato dall’amministrazione finanziaria ha natura meramente orientativa e non integra riconoscimento di errore. Il giudizio sulla nuova rendita non è pregiudiziale rispetto a quello sui tributi di annualità anteriori, trattandosi di questione di pura interpretazione giuridica, insuscettibile di giudicato preclusivo, con conseguente insussistenza della sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ..
Il Fatto
Una società propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale che, confermando la decisione di primo grado, aveva ritenuto legittimo il diniego opposto dal Comune alla sua istanza di rimborso della maggiore ICI versata per l’anno 2011 su fabbricati commerciali iscritti in categoria D/8.
La società aveva versato l’imposta sulla base di una rendita catastale proposta nel 2008 con procedura Docfa, mai rettificata dall’ufficio. Nel 2016 aveva presentato una variazione proponendo rendite più basse e aveva chiesto il rimborso dell’imposta pagata sulle maggiori rendite iniziali. Il Comune aveva respinto l’istanza. Il giudice di appello aveva escluso ogni efficacia retroattiva della rettifica.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto l’istanza di sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., prospettata dalla ricorrente in ragione del rapporto di pregiudizialità con il giudizio pendente sulla rettifica catastale dei medesimi fabbricati. Il presupposto della sospensione è la compresenza di una pregiudizialità logica e di una pregiudizialità giuridica, tale che la controversia pregiudiziale sia diretta a formare un giudicato che possa porsi in conflitto con la decisione dell’altro giudizio.
La Corte esclude che tale nesso sussista. Il punto nodale attiene all’efficacia retroattiva della rendita di cui alla Docfa rettificativa del 2016 rispetto alle annualità pregresse. L’eventuale esito favorevole del giudizio sulla nuova rendita non potrebbe comunque spiegare effetto oltre l’annualità di presentazione, risultando ininfluente sull’annualità oggetto del ricorso. Si verte, inoltre, di questione di pura interpretazione giuridica e non di accertamento fattuale suscettibile di consolidarsi ex art. 2909 cod. civ..
Nel merito, il ricorso è rigettato. La Corte conferma il principio per cui, fermo il diritto del contribuente di sollecitare la revisione della rendita, l’attribuzione delle nuove rendite prende effetto dall’annualità successiva. La deroga retroattiva opera soltanto se la rettifica sia stata necessitata da un errore dell’ufficio o da una richiesta del contribuente indotta in errore dall’amministrazione. Nella specie la nuova proposta si deve a iniziativa della società, alla luce dei Prontuari sopravvenuti, atto di natura orientativa e non cogente.
La Corte richiama il costante indirizzo di legittimità — Cass. n. 20463/17, Cass. n. 16241/15, Cass. n. 7745/19 — secondo cui la regola dell’art. 5, comma 2, d.lgs. n. 504/1992 non deroga all’irretroattività quando l’errore sia imputabile al contribuente. Infine, la Corte esclude la violazione degli obblighi di collaborazione e buona fede, non ravvisando alcun atteggiamento decettivo dell’amministrazione, e rigetta il ricorso con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.