Intimazione di pagamento impugnabile solo per vizi propri della cartella (Cass. civ. Sez. V n. 26081 del 02.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cartella di pagamento ritualmente notificata e non impugnata rende irretrattabile il credito, con preclusione di ogni questione attinente a vizi formali della cartella e al merito della pretesa tributaria. L’intimazione di pagamento che segua a un atto impositivo divenuto definitivo non integra un nuovo ed autonomo atto impositivo e, ai sensi dell’art. 19, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, è sindacabile in giudizio solo per vizi propri. Le eccezioni di prescrizione e decadenza relative al periodo successivo alla definitività dei titoli esecutivi non sono deducibili con l’impugnazione dell’intimazione, salvo che il contribuente abbia conosciuto la pretesa impositiva solo con la notificazione di questa. La prescrizione, oggetto di eccezione in senso stretto, non è rilevabile d’ufficio e richiede la tempestiva formulazione di un motivo di impugnazione dell’atto.
Il Fatto
La ricorrente ha impugnato davanti alla Commissione tributaria provinciale di Como l’intimazione di pagamento notificatale dall’agente della riscossione per un importo superiore a trecentomila euro, conseguente a diverse cartelle esattoriali. Ha eccepito il difetto di motivazione dell’atto per mancata allegazione degli originali delle cartelle, la prescrizione quinquennale dei crediti, l’omessa indicazione delle modalità di calcolo di interessi e compensi, la nullità delle cartelle per sottoscrizione da parte di personale non munito di delega e l’erroneità dell’importo.
La Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 3492/15/2019, ha dichiarato il difetto di giurisdizione per le cartelle relative a sanzioni del Codice della Strada e a contributi alla Cassa Nazionale Forense, rigettando nel resto il gravame. Ha ritenuto inammissibili, perché tardive, le doglianze sui vizi degli atti presupposti, non contestata nel ricorso originario la ritualità delle notifiche. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
Sul primo motivo, relativo alla costituzione in giudizio dell’agente della riscossione mediante avvocato del libero foro, la Corte richiama il principio delle Sezioni unite n. 30008/2019. L’Agenzia si avvale dell’Avvocatura dello Stato nei casi riservati dalla Convenzione e di avvocati del libero foro negli altri, senza necessità di delibera, quando la Convenzione non riserva la difesa erariale. Nel contenzioso tributario di merito tale riserva non opera: la costituzione mediante legale del libero foro è valida.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce che la cartella ritualmente notificata e non impugnata determina l’irretrattabilità del credito (Sezioni unite n. 23397/2016). L’intimazione di pagamento che segue a un atto impositivo definitivo non è un nuovo atto impositivo e resta impugnabile solo per vizi propri ex art. 19 del d.lgs. n. 546/1992.
La Corte precisa che prescrizione e decadenza non sono deducibili in sede di impugnazione degli atti successivi, quali intimazione di pagamento e preavviso di fermo, salvo che il contribuente abbia avuto conoscenza della pretesa solo con l’intimazione. Nella specie la ricorrente non ha allegato di aver tempestivamente eccepito il decorso della prescrizione per il periodo successivo alla definitività delle cartelle.
Il terzo e il quinto motivo sono dichiarati inammissibili perché non attinenti al decisum: la dichiarazione di inammissibilità dei motivi da 2 a 6 del ricorso originario si fonda sulla loro tardività rispetto a vizi propri di atti presupposti ritualmente notificati, non su violazione degli artt. 18 e 20 del d.lgs. n. 546/1992. Il quarto motivo è inammissibile per difetto di specificità, non avendo la ricorrente individuato le norme violate né i punti della sentenza in contrasto con esse.
Il ricorso è dunque rigettato, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e al versamento del contributo unificato.
Nota della Redazione
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