Operazioni oggettivamente inesistenti e inammissibilità delle censure in fatto (Cass. civ. Sez. V n. 26246 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento fondato su fatture per operazioni inesistenti, la motivazione del giudice di appello che valorizza la genericità delle fatture e l’assenza di prova dell’effettività delle prestazioni resiste alla censura di omessa o apparente motivazione, esaurendo la doglianza la contestazione della valutazione in fatto. È inammissibile il motivo che invoca la disciplina delle operazioni soggettivamente inesistenti quando il giudice di merito ha accertato l’inesistenza oggettiva dell’operazione, restando la censura inconferente rispetto al decisum. Il provvedimento di archiviazione in sede penale non è equiparabile alla sentenza di proscioglimento a seguito di dibattimento e non attiva l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate notificava a una società in accomandita semplice un avviso di accertamento per IRAP e IVA dell’anno 2010 e, ai due soci, distinti avvisi per IRPEF dello stesso anno, per imputazione diretta ex art. 5 d.P.R. n. 917/1986. L’accertamento muoveva da una verifica fiscale nei confronti di una terza società, all’esito della quale erano emerse fatture per operazioni inesistenti, con deduzione di costi non sostenuti per un imponibile di 15.000 euro, riferiti a provvigioni per il collocamento sul mercato di merce acquisita da una procedura di concordato.
La società e i soci impugnavano gli atti davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che accoglieva i ricorsi riuniti annullando gli avvisi. L’Ufficio proponeva appello e la Commissione Tributaria Regionale del Veneto accoglieva il gravame, compensando le spese. I contribuenti ricorrevano allora per cassazione con due motivi, resistiti dall’Agenzia con controricorso.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava omessa, apparente, illogica e contraddittoria motivazione su un fatto decisivo, in relazione all’art. 360, comma 1, nn. 4) e 5), cod. proc. civ. I ricorrenti sostenevano che la sentenza di appello non esponesse l’iter logico-giuridico per cui le circostanze dedotte e provate nel giudizio di merito non erano state valutate ai fini dell’esistenza delle operazioni.
La Corte ritiene il motivo in parte infondato e in parte inammissibile. Non si apprezza alcuna carenza motivazionale, perché il giudice di appello ha illustrato adeguatamente le ragioni della decisione. La C.T.R. ha ritenuto di trovarsi davanti a operazioni oggettivamente inesistenti, valorizzando la genericità delle fatture e il fatto che né la società emittente né l’acquirente fossero state in grado di dimostrare l’effettività delle prestazioni: mancava il contratto e non erano state chiarite le modalità di pagamento delle presunte provvigioni.
Il giudice di merito aveva inoltre considerato non dirimente, rispetto alle prove indiziarie dell’Ufficio, la produzione di una copia di contratto non registrata e priva di data certa, intercorsa tra la società e un soggetto non riconducibile in modo certo alla società emittente. Nessuna delle due società coinvolte disponeva di un documento, anche extracontabile, idoneo a rappresentare natura e modalità di determinazione delle prestazioni dedotte in fattura. A fronte di una motivazione così articolata, il mezzo si risolve nella censura della valutazione in fatto e, sotto questo profilo, è inammissibile.
Il secondo motivo eccepiva violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 2 d.lgs. n. 74/2000, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., sostenendo che, stante l’effettività dell’operazione commerciale, al più si sarebbe potuto configurare un caso di operazioni soggettivamente inesistenti, delle quali non era provata la consapevolezza dei contribuenti. La Corte lo dichiara inammissibile per inconferenza con il decisum: accertata l’inesistenza oggettiva, è del tutto inconferente il richiamo alla giurisprudenza interna e comunitaria sulle operazioni soggettivamente inesistenti.
Quanto al richiamo al provvedimento di archiviazione in sede penale, la Corte lo reputa irrilevante, non trattandosi di sentenza di proscioglimento a seguito di dibattimento: non trova quindi applicazione l’art. 21-bis del d.lgs. n. 74/2000. Il ricorso è rigettato, con condanna dei ricorrenti in solido alla rifusione delle spese e con i presupposti per il pagamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Nota della Redazione
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