Ricorso in cassazione inammissibile per genericità dei motivi (Cass. civ. Sez. V n. 26245 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso per cassazione, l’onere di specificità dei motivi sancito dall’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. di indicare le norme di legge di cui lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, espressamente richiamata. Non è consentito demandare alla Corte di cassazione una ricerca esplorativa ufficiosa diretta a individuare la norma violata o i punti della sentenza in contrasto con essa. Il motivo generico è pertanto inammissibile, così come lo è la censura di omessa pronuncia o di difetto di motivazione priva di specificazione dei punti decisivi e di argomentazione a sostegno.
Il Fatto
Il concessionario per la riscossione notificava al contribuente otto intimazioni di pagamento, relative a tributi vari per gli anni 1992-1997. Il contribuente proponeva distinti ricorsi davanti alla Commissione Tributaria Provinciale, che, previa riunione, annullava gli atti impugnati e dichiarava inammissibile uno dei ricorsi.
Interposto gravame da entrambe le parti, la Commissione Tributaria Regionale accoglieva l’appello del concessionario, dichiarava la legittimità di cinque intimazioni e rigettava quello del contribuente. Quest’ultimo proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi. Nelle more, il decesso del ricorrente, difeso da sé medesimo, imponeva due ordinanze interlocutorie per l’instaurazione del contraddittorio con gli eredi e la rinotifica degli avvisi, prima della fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
La Motivazione della Corte
Il primo motivo denunciava l’erronea interpretazione della notificazione delle cartelle di pagamento presupposte, per essere gli avvisi di ricevimento sottoscritti da persona non qualificata, con contestuale deduzione di omessa pronuncia su punti decisivi e di difetto di motivazione. La Corte lo ha dichiarato inammissibile.
Il ricorrente, osserva il Collegio, non ha specificato le norme di legge violate né le norme di diritto poste a fondamento della censura, in palese violazione dell’art. 366, comma 1, n. 4), cod. proc. civ.. L’onere di specificità richiede al ricorrente di indicare le norme di cui lamenta la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata, espressamente richiamata, non potendosi demandare alla Corte un’indagine esplorativa ufficiosa che trascende le sue funzioni.
Il Collegio richiama sul punto Cass., sez. un., 28 ottobre 2020, n. 23745 e Cass. 6 luglio 2021, n. 18998. Non è quindi possibile, in sede di legittimità, procedere all’analisi del contenuto degli avvisi di ricevimento, trattandosi di accertamento in fatto. Parimenti inammissibili sono la deduzione di omessa pronuncia, non essendo indicati i punti su cui la C.T.R. avrebbe omesso di decidere, e il difetto di motivazione, privo di argomentazione.
Anche il secondo motivo, con cui si eccepiva la prescrizione quinquennale dei crediti contributivi, è inammissibile. Esso poggia sul presupposto dell’invalidità della notificazione delle cartelle presupposte, già esclusa dalla C.T.R. con statuizione non impugnata utilmente, ed è comunque generico, non essendo precisate la natura dei crediti, le cartelle e gli atti di intimazione. Il ricorso è pertanto nel complesso inammissibile, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento del contributo unificato, se dovuto.
Nota della Redazione
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