Ammissibile la presunzione di secondo grado nell’accertamento induttivo (Cass. civ. Sez. 5 n. 11758 del 29.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel nostro ordinamento non è configurabile il divieto di doppia presunzione, espresso nel brocardo “praesumptum de praesumpto non admittitur”, non essendo previsto dalla disciplina della prova presuntiva di cui agli artt. 2727 e 2729 c.c. Il fatto noto accertato in via presuntiva può pertanto costituire la premessa logica di un’ulteriore presunzione per l’accertamento di un fatto ignoto, ferma restando la necessità di valutarne in concreto l’attendibilità del risultato in termini di gravità, precisione e concordanza degli indizi. È pertanto illegittima la sentenza che escluda l’idoneità del fatto noto presunto senza verificare la tenuta logica e l’attendibilità del ragionamento inferenziale.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte del contribuente, titolare di un’impresa edile individuale, dell’avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 2010, con cui l’amministrazione finanziaria aveva determinato induttivamente il reddito ai sensi dell’art. 41 e dell’art. 39, comma 2, lett. a), d.P.R. n. 600/1973 e dell’art. 55 d.P.R. n. 633/1972, a seguito della mancata risposta al questionario. L’accertamento si fondava sul rinvenimento presso un’altra impresa di fatture con modalità di numerazione non continuativa, che aveva indotto l’Ufficio a presumere la tenuta di due registri contabili separati.
La Commissione tributaria provinciale aveva parzialmente accolto il ricorso, ritenendo illogica la presunzione e illegittimo il ricorso alla doppia presunzione. La Commissione tributaria regionale aveva confermato la sentenza, rigettando l’appello dell’Agenzia delle Entrate e l’appello incidentale del contribuente. Avverso tale decisione, l’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
Con l’unico motivo, la ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., per aver la CTR erroneamente affermato l’esistenza, nell’ordinamento, del divieto di doppia presunzione. Secondo l’Ufficio, il fatto noto, pur se accertato in via presuntiva, avrebbe potuto costituire valida premessa per un’ulteriore presunzione volta alla determinazione del reddito.
La Suprema Corte ha ritenuto il motivo fondato, richiamando il proprio orientamento consolidato in materia di presunzione di secondo grado. Il brocardo “praesumptum de praesumpto non admittitur” non trova infatti riscontro nella disciplina codicistica, né in altre norme, ben potendo il fatto noto, accertato presuntivamente, fungere da premessa per un’ulteriore inferenza. Il limite è rappresentato esclusivamente dalla necessità di verificare l’attendibilità del risultato della sequenza logica, secondo i criteri di cui all’art. 2729 c.c.
Nel caso di specie, la CTR si era discostata da tali principi, avendo escluso l’idoneità del fatto noto presunto a fondare un’ulteriore presunzione senza compiere alcuna verifica sulla tenuta logica dell’iter argomentativo seguito dall’Ufficio. La Corte ha pertanto cassato la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, cui è demandato anche il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
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Nota della Redazione
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