Concorso colposo del danneggiato rilevabile d’ufficio ex art. 1227 primo comma (Cass. civ. Sez. 3 n. 26302 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il concorso del fatto colposo del danneggiato di cui all’art. 1227, primo comma, cod. civ. è rilevabile d’ufficio dal giudice, in primo grado, allorché risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia desumibile una condotta colposa del danneggiato che abbia concausato il danno. In grado di appello il rilievo d’ufficio opera se in primo grado ne sia stato omesso l’accertamento, purché la parte interessata abbia impugnato la sentenza che non ha provveduto sull’eccezione ovvero abbia riproposto la questione rimasta assorbita. La rilevabilità d’ufficio non è incondizionata, dovendo coordinarsi con gli oneri di allegazione e di prova. La distinzione tra primo e secondo comma dell’art. 1227 cod. civ. attiene al piano della causalità materiale e a quello della causalità giuridica. La valutazione del comportamento del creditore è riservata al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se sorretta da idonea motivazione.

Il Fatto

Il ricorrente, condividente in una causa divisionale, riteneva di essere stato pregiudicato dall’errato valore di stima assegnato da un consulente tecnico di ufficio a un terreno, valutato come totalmente edificabile. Convenne quindi in giudizio, davanti al Tribunale di Verona, le eredi del consulente, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni, quantificati in 88.000,00 euro, pari all’asserito maggior valore del fondo se effettivamente edificabile.

Il Tribunale rigettò la domanda, con compensazione delle spese. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza n. 51/2024 del 10/01/2024, rigettò l’appello. Avverso tale pronuncia il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui le eredi hanno resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria per l’adunanza camerale dell’11/09/2026.

La Motivazione della Corte

I primi due motivi — mancanza di motivazione e nullità della sentenza per omessa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto — sono scrutinati congiuntamente perché connessi e dichiarati manifestamente infondati. La motivazione dei giudici di merito è compiuta, comprensibile e superiore al minimo costituzionale. Il paradigma del vizio deducibile è quello indicato da Cass. Sez. U. n. 8053 del 2014, ribadito da Cass. n. 7090 del 2022: è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta di motivi, la motivazione apparente, il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e la motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, restando esclusa la rilevanza del semplice difetto di sufficienza.

Il terzo motivo, per violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., è infondato. Il ricorrente imputa alla Corte territoriale di avere interpretato l’eccezione di giudicato come concorso colposo del danneggiato, travalicando i limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato. La Corte osserva che la condotta colposa concorrente ascritta al danneggiato si colloca sul piano della relazione causale tra la condotta dell’ausiliario del giudice e l’evento di danno, ricadendo così nella previsione del primo comma dell’art. 1227 cod. civ., non del secondo comma. In tal caso il giudice deve procedere d’ufficio all’indagine sul concorso di colpa, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto dai quali sia ricavabile la colpa concorrente (Cass. n. 19218 del 2018; Cass. n. 12714 del 2010). È dunque irrilevante stabilire se le convenute avessero inteso sollevare una tale eccezione.

Secondo la Corte, il concorso del fatto colposo del danneggiato rilevante ai sensi dell’art. 1227, primo comma, cod. civ., in termini di causalità materiale, va accertato sulla base del criterio di cui all’art. 41 cod. pen., mentre la disciplina del secondo comma riguarda la diversa ipotesi in cui il danneggiato, pur non concorrendo alla produzione dell’evento, ne abbia aggravato le conseguenze, sul piano della causalità giuridica (Cass. n. 26798 del 2025). La rilevabilità d’ufficio non è incondizionata e deve coordinarsi con gli oneri di allegazione e prova (Cass. n. 4770 del 2023).

Il quarto motivo è infondato. La Corte d’appello riferisce che il ricorrente si era avveduto dell’errore del consulente già in primo grado, subito dopo il deposito della relazione. La valutazione del comportamento del creditore è compito riservato al giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità se sorretta da idonea motivazione (Cass. n. 2422 del 2004; Cass. n. 15231 del 2007). Far valere l’errore nella sede del giudizio divisorio non costituisce onere più gravoso del separato giudizio risarcitorio. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *