Clausola tag-along e cessione singola come presupposto del patto di co-vendita (Cass. civ. Sez. 1 n. 15178 del 20.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il patto di co-vendita che riconosca al socio di minoranza il diritto di vendere le proprie azioni alle medesime condizioni ottenute dal socio di maggioranza in caso di cessione di un quantitativo superiore a una soglia percentuale è qualificabile come clausola tag-along. Il diritto di accodamento sorge solo al verificarsi di una singola vendita che superi la soglia pattuita, non potendo le distinte cessioni essere considerate unitariamente in assenza di prova di un intento fraudolento del socio primo venditore teso a eludere il patto. L’accertamento del superamento della soglia e della sussistenza dell’intento fraudolento è rimesso al giudice di merito e non è rivalutabile in sede di legittimità se la motivazione supera il “minimo costituzionale”. Le considerazioni svolte dal giudice di merito sul criterio di calcolo del danno, successivamente all’esclusione dell’operatività della clausola, costituiscono obiter dicta e non sono censurabili per violazione dell’art. 360 c.p.c.
Il Fatto
Una società, azionista di una banca regionale, aveva stipulato con la fondazione azionista di maggioranza un patto di co-vendita, riconoscendole il diritto di vendere le proprie azioni alle identiche condizioni ottenute dalla fondazione in caso di cessione di un quantitativo superiore al 5% del capitale sociale. La società conveniva in giudizio la fondazione, chiedendo l’accertamento della sua responsabilità — insieme alla società bancaria — per grave inadempimento degli obblighi derivanti dal patto, a seguito di quattro cessioni azionarie avvenute tra il 2009 e il 2010, con conseguente risarcimento del danno.
Il Tribunale accoglieva la domanda, ritenendo le cessioni parte di un’operazione unitaria. La Corte di appello, in riforma, respingeva la domanda, escludendo l’operatività della clausola per mancato superamento della soglia del 5% da parte di una singola cessione. La società proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La S.C. ricostruisce la natura del patto di co-vendita, distinguendo tra clausole tag-along, ove il socio di minoranza ha diritto di “accodarsi” alla cessione del socio di maggioranza alle medesime condizioni, e clausole drag-along, ove il socio di maggioranza ha diritto di “trascinare” la partecipazione del socio di minoranza. In entrambi i casi, riconosce il principio di equa valorizzazione della partecipazione, che legittima il socio di minoranza a rivendicare il controllo della congruità del prezzo, specie in presenza di accordi fraudolenti.
Quanto al primo motivo, la Corte esclude che il giudice di appello abbia applicato il solo criterio letterale nell’interpretare la clausola. Il riferimento al termine “cessione” al singolare è stato corroborato da considerazioni relative al lasso temporale tra le cessioni e all’aumento di capitale intervenuto, che hanno mutato il numero delle azioni circolanti. La censura, nella sostanza, mira a una rivalutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. La Corte richiama l’insegnamento per cui, accanto al dato letterale, è necessario l’affiancamento degli altri criteri di cui agli artt. 1363 e ss. cod. civ. (Sez. 3, ordinanza n. 6444 del 2025; Sez. 3, sentenza n. 31811 del 2024).
Quanto al secondo motivo, la Corte precisa che il riferimento all’aumento di capitale non è stato utilizzato in astratto, per affermare un’inevitabile svalutazione, ma per indicare come l’operazione abbia mutato il numero delle azioni e la relativa titolarità percentuale, corroborando la conclusione sull’autonomia delle cessioni. Il motivo è infondato.
Quanto al terzo e quarto motivo, relativi all’omessa motivazione sul danno e alla mancata considerazione del fatto che la società avrebbe potuto esercitare il patto al prezzo di € 1,00 ad azione, la Corte li dichiara inammissibili, trattandosi di censure avverso statuizioni non qualificabili come rationes decidendi, bensì come obiter dicta. Esclusa l’operatività della clausola, alcuno spazio di autonomia alla domanda risarcitoria poteva rinvenirsi.
Quanto al quinto motivo, relativo all’omessa motivazione sull’appello incidentale condizionato concernente l’intento fraudolento, la Corte lo rigetta, rilevando che la questione è stata affrontata ed esclusa da entrambi i giudici di merito per assenza di prova.
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Nota della Redazione
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