Revocazione per errore di fatto: censure di giudizio inammissibili (Cass. civ. Sez. III n. 26305 del 05.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di revocazione delle sentenze della Corte di cassazione ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. civ., l’errore di fatto rilevante a norma dell’art. 395, n. 4, cod. proc. civ. consiste nella erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti, sempre che tale fatto non abbia costituito terreno di discussione tra le parti. L’errore deve possedere i caratteri dell’evidenza assoluta e dell’immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, essere essenziale e decisivo e riguardare solo gli atti interni al giudizio di legittimità. Non integra l’errore revocatorio la censura che solleciti una diversa lettura e valutazione delle risultanze processuali, configurando in tal caso un errore di giudizio.
Il Fatto
Una società, dopo che la Corte di cassazione con una precedente sentenza aveva cassato con rinvio la pronuncia della corte d’appello che le aveva riconosciuto una responsabilità concorrente di un quinto nella causazione di un evento dannoso, ha proposto ricorso per revocazione avverso quella stessa sentenza di legittimità. La società ha dedotto due motivi, incentrati sulla supposta erronea percezione di atti e documenti del giudizio, in particolare un allegato alla consulenza tecnica d’ufficio e l’erroneo riferimento alla responsabilità del Comune ai sensi dell’art. 2051 cod. civ..
La Provincia autonoma, il Comune e la compagnia assicurativa hanno resistito con separati controricorsi; un’altra società, originaria conduttrice dell’immobile, ha depositato un controricorso che la Corte ha qualificato come ricorso incidentale, per la sua integrale adesione al ricorso principale. Alcuni soggetti sono rimasti intimati.
La Motivazione della Corte
La Corte ricostruisce anzitutto la qualificazione del controricorso dell’altra società. Pur privo della forma tipica, esso è svolto in completa adesione al ricorso principale e ne chiede testualmente l’accoglimento: rappresenta dunque un ricorso incidentale, secondo l’insegnamento di Cass. n. 6154 del 2024 e di Cass. n. 24155 del 2017.
Sul merito, entrambi i motivi sono dichiarati inammissibili. La Corte richiama l’indirizzo consolidato, espresso anche nella massima sede nomofilattica, secondo cui l’errore revocatorio deve essere una svista percettiva immediatamente riconoscibile dal raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti, non deve concernere l’attività interpretativa e valutativa, deve essere essenziale e decisivo e riguardare solo gli atti interni al giudizio di legittimità (così Cass. Sez. Un. n. 20013 del 2024 e, conformemente, Cass. n. 10386 del 2026).
Nella specie, le censure non denunciano una svista percettiva, ma mirano a sollecitare una diversa lettura e valutazione dei motivi di ricorso e delle risultanze processuali: con il primo motivo si imputa alla Corte di non aver considerato un elemento istruttorio, con il secondo una erronea impostazione qualificatoria. Quel che si deduce, in tesi, è un errore di giudizio, non deducibile come motivo di revocazione.
Ad abundantiam, la Corte rileva che il documento asseritamente trascurato era stato in realtà preso in esame nella sentenza impugnata, ove si è dato atto del deposito della consulenza e della modifica dell’affermazione contenuta nell’allegato circa l’incidenza delle opere di contenimento sull’evento. Quanto alla responsabilità del Comune, la Corte chiarisce di non avere affermato che esso fosse stato convenuto ai sensi dell’art. 2051 cod. civ.: l’ente era stato ritenuto responsabile in appello ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e l’esclusione del nesso causale era stata affermata in forza del riconoscimento del caso fortuito, per l’eccezionalità delle precipitazioni, rilevante in senso esimente rispetto a entrambe le fattispecie richiamate.
Il ricorso principale e quello incidentale sono pertanto dichiarati inammissibili, con condanna in solido alle spese di lite e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.
Nota della Redazione
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