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Responsabilità aquiliana vettore esclusa per perdita cose trasportate verso proprietario (Cass. civ. Sez. III n. 26303 del 05.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
In caso di perdita delle cose trasportate, deve escludersi la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore nei confronti del proprietario delle stesse, sia esso il mittente o un terzo, per inadempimento dell’obbligazione accessoria di custodia, che non è configurabile al di fuori e indipendentemente dal contratto di trasporto. Ai fini del concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale è necessario che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta un’autonoma rilevanza giuridica come atto illecito ex art. 2043 cod. civ.. Le domande proposte nei confronti di soggetti diversi, fondate su titoli distinti, hanno natura scindibile e non impongono l’integrazione del contraddittorio in appello ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ..

Il Fatto

Una società conclude con una società di diritto estero un contratto di vendita di componenti di arredamento; quest’ultima affida il trasporto dall’Italia verso l’estero a due società vettrici. La merce viene consegnata il 14 agosto 2018 e, dopo pochi chilometri, è distrutta da un incendio che rende inutilizzabili anche i beni caricati sulla motrice, trattandosi di pezzi componibili caricati alla rinfusa.

La venditrice, dopo aver chiesto invano il risarcimento alla società acquirente, conviene in giudizio dinanzi al Tribunale le due società di autotrasporto in via extracontrattuale e la società estera in via contrattuale e subordinata. Il Tribunale accoglie la domanda e condanna le vettrici. La Corte d’appello accoglie l’impugnazione e rigetta la domanda. La venditrice propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi.

La Motivazione della Corte

Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione del litisconsorzio necessario, per omessa chiamata in causa della società estera acquirente, sostenendo l’inscindibilità delle domande. Il motivo è infondato: le domande proposte contro le vettrici e contro la società acquirente erano pienamente autonome, con titoli distinti e natura scindibile. Correttamente il giudizio d’appello è proseguito senza integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ., senza che ne derivasse alcuna nullità.

Con il secondo motivo la ricorrente censura l’omesso esame di fatto decisivo, la violazione dell’art. 2043 cod. civ., il vizio di motivazione e la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ. Il motivo è inammissibile, perché cumula in modo promiscuo doglianze eterogenee senza delimitare le rispettive censure. Il vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. non coglie la ragione del decidere, poiché la Corte territoriale non ha omesso di esaminare le risultanze sull’incendio, ma ha ritenuto insussistente l’allegazione di una specifica condotta colposa.

Anche il vizio di motivazione apparente è escluso, poiché la motivazione supera il minimo costituzionale richiesto dalla nomofilachia (Cass. Sez. Un. n. 8053 del 2014). Nel merito, il Collegio ribadisce che per il concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale occorre che il comportamento del debitore, avulso dalla fattispecie obbligatoria, rivesta autonoma rilevanza come atto illecito ex art. 2043 cod. civ. In caso di perdita delle cose trasportate è quindi esclusa la responsabilità extracontrattuale del vettore o del subvettore verso il proprietario per inadempimento dell’obbligazione accessoria di custodia, non configurabile fuori dal contratto di trasporto (Cass. n. 36270 del 2023; Cass. n. 12420 del 2020).

Il terzo motivo, relativo al difetto di danno e di nesso causale per il trasferimento del rischio all’acquirente, è assorbito: una volta ritenuta corretta la ragione del decidere sul difetto di allegazione e prova della condotta colposa, la censura resta priva di decisività perché diretta contro una motivazione meramente aggiuntiva. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e attestazione dei presupposti per il versamento del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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