Imposta di consumo sugli oli lubrificanti non dovuta per il 2003 (Cass. civ. Sez. V n. 26450 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1995, che assoggetta a imposta di consumo gli oli lubrificanti destinati a usi diversi dalla combustione o carburazione, si poneva in contrasto con le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE, in forza delle quali tali prodotti erano obbligatoriamente esenti dall’accisa armonizzata. La successiva direttiva 2003/96/CE, in vigore dal 1° gennaio 2004, ha escluso gli oli lubrificanti per usi diversi da carburante o combustibile dall’ambito di applicazione della disciplina unionale. Ne deriva che, per le annualità fino al 31 dicembre 2003, l’imposta non è dovuta; la sua debenza è ammessa solo a partire dal 2004, con il solo limite del divieto di formalità connesse all’attraversamento delle frontiere negli scambi tra Stati membri.
Il Fatto
Una società contribuente proponeva appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale che aveva rigettato il ricorso contro l’avviso di pagamento dell’imposta di consumo sugli oli lubrificanti acquistati nell’anno 2003.
La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello e annullava l’atto, rilevando che con l’art. 6 del d.l. n. 452 del 2001, convertito in legge n. 16 del 2002, l’imposta era stata soppressa con decorrenza dal 1° ottobre 2002 e che, per l’anno 2003, essa non risultava prevista. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli impugnava la sentenza con ricorso per cassazione, affidato a un unico motivo; la contribuente resisteva con controricorso e memoria.
La Motivazione della Corte
Il motivo deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 62 del d.lgs. n. 504 del 1995, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. La ricorrente sostiene che la direttiva del 2003 aveva rimosso l’obbligo di non assoggettare a imposta gli oli lubrificanti e che la disposizione abrogativa non era mai entrata in vigore, per mancata emanazione del regolamento ministeriale attuativo.
La Corte richiama la vicenda normativa. L’art. 62, comma 1, del TUA sottoponeva a imposta gli oli lubrificanti destinati a usi diversi dalla combustione o carburazione, ponendosi in contrasto con le direttive 92/81/CEE e 92/82/CEE. Su tale incompatibilità è intervenuta la Corte di Giustizia con la sentenza del 25 settembre 2003, causa C-437/01, che ha condannato l’Italia per aver mantenuto in vigore la disposizione.
La norma è stata poi abrogata dall’art. 6 del d.l. n. 452 del 2001, ma sostituita dall’art. 7 del medesimo decreto con un’altra imposta di identico oggetto, il contributo di riciclaggio e di risanamento ambientale: la Corte di Giustizia aveva ritenuto l’abrogazione meramente apparente. Il differimento dell’abrogazione, disposto dal d.l. n. 209 del 2002, era subordinato all’entrata in vigore del regolamento istitutivo del contributo, mai adottato, tanto che l’art. 1, comma 116, della legge n. 266 del 2005 ha stabilito che l’art. 62 TUA continua ad esplicare i suoi effetti.
Il passaggio decisivo riguarda il diritto unionale. Con la direttiva 2003/96/CE, in vigore dal 1° gennaio 2004, il legislatore europeo ha escluso gli oli utilizzati per usi diversi dall’ambito di applicazione della nuova disciplina: mentre le direttive del 1992 li includevano tra le accise armonizzate ma obbligatoriamente esenti, la nuova direttiva non li considera né ai fini dell’imposizione né ai fini delle esenzioni. La Corte di Giustizia, nella sentenza 5 luglio 2007, cause C-145/06 e C-146/06, ha quindi ritenuto compatibile la normativa nazionale con il nuovo assetto, con il solo limite del divieto di formalità connesse all’attraversamento delle frontiere.
Su queste basi la Corte conferma l’orientamento già espresso (Cass. n. 6138 del 2019, Cass. n. 29571 del 2011, Cass. n. 4670 del 2012): per il legislatore nazionale l’acquisto e l’utilizzo di oli lubrificanti per fini diversi da carburante o combustibile è sempre stato soggetto a imposizione, mentre per il legislatore unionale tale possibilità era esclusa fino al 31 dicembre 2003 e consentita solo successivamente. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese di giudizio in favore della contribuente.
Nota della Redazione
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