Il vizio di motivazione apparente nella sentenza di appello tributaria (Cass. civ. Sez. 5 n. 13844 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, e si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, con esclusione di ogni rilevanza del semplice difetto di sufficienza. La conferma della sentenza di primo grado non può incentrarsi sulla condivisione generica delle relative argomentazioni: è necessario che tra queste ultime e la statuizione di rigetto dell’impugnazione si inserisca una valutazione critica delle censure prospettate dalla parte appellante. La mancanza di tale valutazione integra il vizio di motivazione apparente, sindacabile in cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c..
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di accertamento nei confronti di una società contribuente per il recupero del credito d’imposta del 2017, ex d.l. n. 143 del 2015, asseritamente indebitamente compensato nelle dichiarazioni dei successivi anni d’imposta. La società impugnava l’atto impositivo, risultando vittoriosa in entrambi i gradi del giudizio di merito.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, nel confermare la sentenza di primo grado, rilevava che i requisiti per avvalersi del vantaggio fiscale sui progetti di ricerca e sviluppo erano stati evidenziati dalla giurisprudenza di merito, mutuando i caposaldi interpretativi del c.d. Manuale Frascati: novità, creatività, incertezza, sistematicità, trasferibilità. Il giudice d’appello precisava che tali requisiti, specialmente i primi due, vanno intesi in senso relativo e non assoluto, ritenendo i costi documentati e le difese dell’Ufficio generiche. Avverso tale sentenza, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso in cassazione con un motivo.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato l’unico motivo di ricorso con cui l’Agenzia delle Entrate aveva denunciato la nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell’art. 36 d.lgs. n. 546/1992 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.. L’Amministrazione finanziaria lamentava che il giudice di seconde cure si fosse limitato ad affermazioni apodittiche, senza comprendere quali documenti fossero stati esaminati, quali costi presi in considerazione e per quali ragioni le contrarie deduzioni dell’atto di appello non fossero state condivise.
La Suprema Corte ha richiamato l’orientamento delle Sezioni Unite n. 8053 del 2014, secondo cui è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, attinente all’esistenza della motivazione in sé, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza. Ha quindi precisato che il motivo di ricorso non riguardava la violazione dell’art. 3, comma 4, d.l. n. 145 del 2013, ma il vizio motivazionale della sentenza impugnata sui motivi di appello, puntualmente riprodotti nel ricorso per cassazione.
La Corte ha ritenuto il motivo fondato, osservando che l’esame complessivo della sentenza impugnata non consente di ricostruire, neppure attraverso il rinvio per relationem alle argomentazioni della sentenza di primo grado, quale sia stato l’iter logico seguito dal giudice di seconde cure. Quest’ultimo, dopo aver richiamato i contenuti del Manuale Frascati e aver evidenziato che i requisiti vanno intesi in senso relativo, si era limitato ad affermare che le censure dell’Agenzia non erano in grado di scalfire le argomentazioni del primo giudice, senza svolgere alcuna effettiva valutazione critica.
Tale incedere argomentativo non comporta un mero deficit motivazionale, avulso dal sindacato di legittimità, ma la carenza del c.d. minimo costituzionale. La conferma della sentenza di primo grado non può incentrarsi sulla condivisione generica delle argomentazioni, essendo necessario che tra queste e la statuizione di rigetto dell’impugnazione si inserisca una valutazione critica delle censure della parte appellante. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio.
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Nota della Redazione
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