Recesso dal preliminare e imposta di registro in misura fissa per la condanna al doppio della caparra (Cass. civ. Sez. 5 n. 2816 del 08.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di registrazione degli atti giudiziari, in caso di recesso del promissario acquirente ex art. 1385, comma 2, cod. civ. da un contratto preliminare di compravendita per inadempienza del promittente venditore, la condanna di quest’ultimo alla restituzione del doppio della caparra confirmatoria ricevuta in sede di stipulazione è soggetta ad imposta di registro in misura fissa ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera e), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986, trattandosi di pronuncia diretta al ripristino dello status quo ante a seguito dello scioglimento (per recesso) del contratto preliminare. La norma di cui alla lettera b) del medesimo articolo ha carattere di regola generale, mentre la previsione di cui alla lettera e) ha carattere speciale, in quanto si occupa di fattispecie che altrimenti ricadrebbero nella precedente lettera b). L’applicazione dell’aliquota proporzionale si giustifica solo quando la sentenza determini un effetto giuridico acquisitivo di beni, comportando un vero e proprio spostamento di ricchezza.
Il Fatto
La società contribuente aveva stipulato un contratto preliminare di compravendita, ricevendo una caparra confirmatoria dal promissario acquirente. A seguito dell’inadempimento della promittente venditrice, il Tribunale di Napoli, con sentenza, dichiarava risolto il contratto e condannava la società al pagamento in favore dell’attore di un importo complessivo, comprensivo della somma a titolo di restituzione dell’acconto e del doppio della caparra confirmatoria. Sulla base di tale pronuncia, l’Agenzia delle Entrate emetteva un avviso di liquidazione per l’imposta di registro, applicando l’aliquota proporzionale del 3% prevista per le sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli accoglieva parzialmente il ricorso della società, limitatamente alla parte in cui era stata denunciata l’applicazione dell’art. 8, comma 1, lettera b), della tariffa, parte I, allegata al d.P.R. n. 131/1986 anche alle somme dovute a titolo di restituzione. La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, su appello dell’Ufficio, riformava la decisione, ritenendo tassabile con aliquota proporzionale l’intera somma oggetto di condanna. La società proponeva quindi ricorso per cassazione con cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato prioritariamente il quarto motivo, con cui era stata dedotta la nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa. Richiamato il costante orientamento delle Sezioni Unite, la Corte ha ricordato che, a seguito della riformulazione dell’art. 360, comma 1, numero 5, cod. proc. civ., il sindacato di legittimità sulla motivazione è circoscritto alla verifica del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111, comma 6, Cost., potendo essere denunciata solo l’anomalia che si atteggi quale violazione di legge costituzionalmente rilevante, come la mancanza assoluta, la motivazione apparente o il contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili. Nel caso di specie, la sentenza impugnata aveva sinteticamente spiegato le ragioni della tassabilità dell’atto, sicché il motivo è stato ritenuto infondato.
Passando all’esame congiunto del primo e del secondo motivo, la Corte ha accolto le censure della società contribuente. Ha osservato che l’art. 8, comma 1, lettera b), della tariffa costituisce la regola generale per i provvedimenti di condanna, mentre la successiva lettera e) ha carattere speciale, riguardando i provvedimenti che dichiarano la nullità, l’annullamento o la risoluzione di un contratto, ancorché portanti condanna alla restituzione di denaro. La ratio della diversa disciplina risiede nel fatto che la lettera b) colpisce provvedimenti che determinano un trasferimento di ricchezza, mentre la lettera e) si applica quando il provvedimento comporta il venir meno del titolo del precedente spostamento patrimoniale e la condanna ha funzione meramente restitutoria, mirando a ripristinare lo status quo ante.
La Corte ha precisato che la lettera e) disciplina la risoluzione giudiziale del contratto, dovendosi estensivamente ricomprendere in tale nozione anche l’ipotesi del recesso, che è uno strumento speciale di scioglimento del vincolo negoziale collegato alla pattuizione di una caparra confirmatoria. All’esito dello scioglimento del vincolo si pongono le medesime esigenze di ripristino dello status quo ante, sicché anche la condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, conseguente all’esercizio del diritto di recesso, ha natura ripristinatoria e non esprime una forma autonoma di capacità contributiva.
Il terzo motivo, concernente la mancata allegazione all’avviso di liquidazione della sentenza oggetto di tassazione, è stato ritenuto infondato, in quanto in materia tributaria l’onere di allegazione attiene solo agli atti e documenti dei quali il contribuente non abbia avuto conoscenza, essendo sufficiente il richiamo del provvedimento tramite i suoi estremi. Il quinto motivo, relativo alla regolamentazione delle spese, è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento dei primi due motivi. La Corte ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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