Fatture soggettivamente inesistenti: onere della prova e detrazione IVA (Cass. civ. Sez. V n. 26452 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel caso di fatturazione per operazioni soggettivamente inesistenti, l’IVA non è, in linea di principio, detraibile, perché versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa. Incombe sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare, anche in via presuntiva e in base a elementi oggettivi specifici, che il destinatario era consapevole dell’inserimento dell’operazione in una evasione d’imposta, ovvero che avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza. Assolto tale onere, grava sul contribuente la prova contraria della massima diligenza esigibile. Il giudice di merito deve valutare gli indizi con giudizio unitario e non atomistico, esaminandoli singolarmente e nel loro complesso nella motivazione.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate recuperava a tassazione l’IVA detratta da una società in relazione ad acquisti di latte effettuati negli anni di imposta 2010, 2011 e 2012 da una società fornitrice, contestando l’utilizzo di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti e l’inserimento della contribuente in un meccanismo fraudolento fondato su un salto d’imposta.
La CTP di Bari accoglieva il ricorso della contribuente; la CTR della Puglia rigettava l’appello dell’Ufficio, ritenendo non dimostrata l’inesistenza oggettiva delle operazioni e operando un riparto dell’onere probatorio incentrato sull’Amministrazione. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi, esaminati unitariamente per connessione. La contribuente rimaneva intimata.
La Motivazione della Corte
La Suprema Corte ricostruisce i principi consolidati in materia di detrazione IVA e fatturazione soggettivamente inesistente. Richiamando la giurisprudenza di legittimità (tra cui Cass. n. 24426 del 2013), ribadisce che l’imposta non è detraibile quando è versata a un soggetto non legittimato alla rivalsa, non assoggettato all’obbligo di pagamento.
Quanto al riparto probatorio, la Corte richiama l’orientamento secondo cui grava sull’Amministrazione finanziaria l’onere di provare la consapevolezza del destinatario, anche in via presuntiva, mediante elementi oggettivi specifici; assolto tale onere, spetta al contribuente la prova contraria della massima diligenza esigibile (Cass. n. 2922 del 2022; Cass. n. 15369 del 2020; Cass. n. 5873 del 2019; Cass. n. 9851 del 2018). Il diniego di detrazione segna un’eccezione al principio di neutralità dell’IVA, con conseguente necessità della prova contraria del contribuente in buona fede (anche Corte di Giustizia UE, 1 dicembre 2022, C-512/21).
L’onere dell’Ufficio può esaurirsi nella prova che il soggetto interposto è privo di dotazione personale e strumentale adeguata, ossia è una cartiera. Il giudice tributario deve quindi valutare, con giudizio di fatto non sindacabile in legittimità, se l’atto impositivo si fondi su elementi presuntivi gravi, precisi e concordanti, esaminandoli singolarmente e nel loro complesso, comprese le dichiarazioni di terzi e gli atti di polizia giudiziaria allegati.
La CTR, secondo la Corte, ha applicato in modo errato la prova presuntiva, valorizzando elementi del tutto inconferenti (quale l’attribuzione della delega di firma ad altri soggetti) e omettendo di esaminare gli indizi offerti dall’Ufficio diretti a dimostrare la fittizietà delle cessioni e la funzione di mero soggetto interposto. La prova presuntiva esige la valutazione unitaria di tutti i fatti noti (Cass. n. 3703 del 2012; Cass. n. 9059 del 2018; Cass. n. 18822 del 2018; Cass. n. 27410 del 2019). Il ricorso è accolto; la sentenza è cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione.
Nota della Redazione
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