Ricorso tributario scannerizzato e notificato via PEC è nullo e non inesistente (Cass. civ. Sez. V n. 26456 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso introduttivo del processo tributario redatto e sottoscritto dal difensore in formato cartaceo, poi trasformato in copia per immagine e notificato a mezzo PEC, in violazione dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non è inesistente, ma affetto da nullità. La categoria dell’inesistenza degli atti processuali ha carattere meramente residuale. La nullità è sanabile per raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 156, comma terzo, cod. proc. civ., quando la controparte si sia costituita e difesa, senza che la violazione delle modalità telematiche abbia arrecato pregiudizio al diritto di difesa.

Il Fatto

Una società con sede in Romania, ma con stabile organizzazione in Italia, esercente attività di trasporto merci su strada, proponeva ricorso avverso un avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria aveva recuperato l’IVA relativa all’anno 2015, ritenuta indebitamente detratta per difetto di inerenza, in relazione all’acquisto di carburante per autotrazione.

La CTP rigettava il ricorso nel merito. La CTR del Piemonte, con la sentenza impugnata, dichiarava invece l’inammissibilità del ricorso introduttivo, rilevando che lo stesso non era sottoscritto con firma digitale, bensì redatto in formato analogico, sottoscritto con firma autografa, scannerizzato e notificato a mezzo PEC. Da tale modalità la CTR faceva discendere non una nullità, ma l’inesistenza dell’atto, con esclusione di ogni sanatoria. Il contribuente impugnava la sentenza in Cassazione con quattro motivi.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta la questione della qualificazione giuridica dell’atto processuale notificato con modalità difformi dal modello legale. Muovendo dal principio enunciato dalle Sezioni Unite n. 14916 del 2015, secondo cui la categoria dell’inesistenza riveste carattere meramente residuale, il Collegio osserva che la violazione dell’art. 16-bis, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992 dà corpo a una nullità e non a una ipotesi di inesistenza.

La Corte richiama la recente Cass. n. 30950 del 2024, resa su fattispecie analoga, e la Cass. n. 6728 del 2026, ribadendo che il ricorso cartaceo poi scannerizzato e notificato via PEC, in violazione della disciplina telematica ratione temporis applicabile, è affetto da nullità sanabile per raggiungimento dello scopo. Nello stesso senso depone la Cass. n. 585 del 2025, che ha ricondotto la notifica difforme al modello legale alla categoria della nullità.

Il Collegio prende espressamente posizione sull’orientamento contrario, espresso dalla Cass. n. 4815 del 2025, che aveva negato la sanatoria per raggiungimento dello scopo. Tale pronuncia è definita isolata e successivamente superata da Cass. n. 99 del 2026, che ha reputato nulla, e non inesistente, la notifica non eseguita secondo le modalità telematiche prescritte.

Quanto all’avverbio “esclusivamente” contenuto nella norma, la Corte nega che esso imponga di reputare inesistenti gli atti compiuti in violazione della disposizione. Esso sottolinea soltanto l’impossibilità di deviare dal modello legale, con la conseguente invalidità dell’atto. Richiamando Cass. n. 4230 del 2026, la Corte ribadisce che la denuncia di vizi di rito non tutela l’interesse astratto alla regolarità del processo, ma solo l’eliminazione del pregiudizio al diritto di difesa, secondo il principio espresso da Cass. S.U. n. 7665 del 2016 e da Cass. n. 26419 del 2020.

La soluzione della nullità sanabile è infine ritenuta conforme alla giurisprudenza della Corte EDU, che richiede un rapporto ragionevole di proporzionalità tra mezzi impiegati e obiettivo perseguito e impone di evitare il formalismo eccessivo (Corte EDU, 23/05/2024, Patricolo e altri c. Italia; Corte EDU, 16/02/2021, Stichting Landgoed Steenbergen). Nel caso di specie, la controparte si è costituita e difesa, sicché l’atto ha raggiunto il suo scopo e la nullità è sanata. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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