Imposta regionale commisurata al canone demaniale effettivamente versato (Cass. civ. Sez. V n. 26474 del 08.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulle concessioni dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, la base imponibile va commisurata, in percentuale, al canone demaniale effettivamente versato, anche quando quest’ultimo sia ridotto per effetto dell’adesione del contribuente alla definizione agevolata di cui all’art. 1, commi 732 e 733, legge n. 147 del 2013. Il versamento dell’importo ridotto conserva funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione, poiché la somma è pur sempre corrisposta ed incassata a titolo di canone. Ne consegue che il giudice di merito deve accertare se la procedura di definizione agevolata sia stata effettivamente esperita con esito positivo e, in caso affermativo, parametrare l’imposta regionale al canone concretamente versato e non a quello astrattamente dovuto, per scongiurare il disallineamento tra canone ed imposta.
Il Fatto
Una società titolare di una concessione demaniale marittima, insistente su un’area con fabbricato statale adibito a ristorante-albergo, aveva omesso di versare, per l’annualità 2011, l’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, calcolata in misura percentuale del 15% sull’ammontare del canone demaniale. L’amministrazione regionale aveva emesso avviso di accertamento per la somma corrispondente, oltre sanzioni ed interessi.
Il ricorso dei contribuenti era stato rigettato in primo grado. La Commissione Tributaria Regionale della Toscana aveva parzialmente accolto l’appello, quantificando il dovuto nella minor somma tra quella accertata e quella già corrisposta. Avverso tale sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi; la Regione ha resistito con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina congiuntamente i motivi e ritiene fondato il terzo, con assorbimento degli altri. La decisione impugnata si fondava sul presupposto dell’autonomia del tributo regionale rispetto a quello demaniale e sulla conseguente irrilevanza della riduzione del canone ai fini della quantificazione dell’imposta, commisurata al 15% del canone in astratto dovuto, a prescindere dalla riduzione al 30% del canone demaniale.
La Corte ritiene che tale impostazione non possa essere condivisa. Sebbene la decurtazione del quantum debeatur sia ascrivibile all’opzione del contribuente di avvalersi della definizione agevolata, il pagamento dell’importo ridotto ha funzione solutoria dell’obbligazione derivante dalla concessione, poiché la somma è pur sempre corrisposta ed incassata a titolo di canone. Il medesimo principio è affermato, per identità di ratio, con riferimento all’istituto dell’art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104 del 2020, convertito dalla legge n. 126 del 2020.
Ne discende che la base imponibile per la liquidazione dell’imposta deve essere commisurata, in percentuale, al canone effettivamente versato, anche nella consistenza ridotta ex lege per effetto dell’adesione alla definizione agevolata. In caso contrario verrebbe meno il presupposto dell’allineamento tra canone ed imposta, come già affermato dalla Corte in un precedente in termini.
Il giudice di merito, pertanto, avrebbe dovuto accertare se fosse stato dato corso, con esito positivo, alla procedura di definizione agevolata e, in caso affermativo, parametrare l’imposta regionale al canone concretamente versato e non a quello astrattamente dovuto. La sentenza è quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Toscana, in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
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