Difetto di titolarità del credito è mera difesa, proponibile in appello (Cass. civ. Sez. III n. 26468 del 08.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
La contestazione concernente la titolarità del rapporto giuridico controverso, dal lato attivo o passivo, non integra un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, risolvendosi nella negazione di un elemento costitutivo della domanda. Da tale qualificazione consegue che essa non è soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni e può essere proposta anche per la prima volta in grado di appello, senza violare il divieto di novum di cui all’art. 345 c.p.c., che concerne le domande e le eccezioni nuove e non le mere difese. Il difetto di titolarità del rapporto sostanziale, attenendo a un elemento costitutivo della domanda, è inoltre rilevabile d’ufficio dal giudice in ogni stato e grado del processo, purché risulti dalle emergenze istruttorie ritualmente acquisite.

Il Fatto

Una società finanziaria otteneva dal Tribunale di Bologna un decreto ingiuntivo nei confronti di due garanti, per il pagamento in solido di una somma a copertura delle obbligazioni assunte da una società utilizzatrice con un contratto di locazione finanziaria. L’ingiungente assumeva di essere subentrata nel credito per effetto di successive operazioni di fusione, conferimento di ramo d’azienda e scissione e di aver detratto dal dovuto il ricavato della vendita del bene.

La garante proponeva opposizione, contestando la validità della garanzia, l’usurarietà degli interessi, l’applicabilità della disciplina consumeristica e la quantificazione del credito. Il Tribunale rigettava l’opposizione. In appello la garante deduceva, tra l’altro, il difetto di prova della titolarità del credito in capo all’ingiungente, per la mancata produzione degli allegati agli atti di conferimento e scissione. La Corte d’appello di Bologna dichiarava la censura inammissibile perché proposta per la prima volta in secondo grado.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte esamina congiuntamente i primi due motivi, entrambi incentrati sui presupposti costitutivi della domanda monitoria: l’esistenza del credito azionato e la sua effettiva titolarità in capo alla società che ne chiede il pagamento. L’accertamento della spettanza del diritto presuppone, sul piano logico, sia la verifica della disciplina applicabile al rapporto sostanziale, sia quella della legittimazione sostanziale del soggetto che assume di esserne titolare.

La Corte richiama il consolidato orientamento di legittimità secondo cui la contestazione della titolarità del rapporto controverso non integra un’eccezione in senso stretto, ma una mera difesa, perché si risolve nella negazione di un elemento costitutivo della domanda (Cass., Sez. Un., n. 2951 del 2016; Cass. n. 24606/2020; Cass. n. 4583/2026). Ne deriva che il difetto di titolarità può essere prospettato anche per la prima volta in appello, senza violare il divieto dell’art. 345 c.p.c., e che lo stesso difetto è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, purché risulti dalle emergenze ritualmente acquisite (Cass. n. 8730/2023; Cass. n. 24606/2020).

Nel caso di specie la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile il motivo sul presupposto della sua novità in secondo grado. Ma l’appellante non aveva introdotto alcun fatto nuovo né dedotto una diversa vicenda estintiva, impeditiva o modificativa del diritto: si era limitata a contestare che la documentazione prodotta fosse idonea a dimostrare l’effettiva titolarità del credito in capo alla società opposta, evidenziando la mancata produzione degli allegati richiamati negli atti di conferimento e di scissione. Si trattava dunque di censura sulla prova di un fatto costitutivo della domanda, non di una nuova eccezione soggetta a preclusioni.

La declaratoria di inammissibilità è pertanto erronea. Né le successive considerazioni del giudice d’appello sull’idoneità della documentazione a dimostrare la successione nel credito possono sanare il vizio: una volta affermata l’inammissibilità del motivo, il giudice si è deprivato della potestas iudicandi sul relativo merito, cosicché quelle argomentazioni hanno carattere meramente ad abundantiam e non concorrono a integrare la ratio decidendi.

I primi due motivi sono quindi accolti; il terzo, relativo all’interpretazione degli atti di conferimento e di scissione, resta assorbito. La sentenza è cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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