Peculato del pubblico ufficiale per appropriazione di cosa affidatagli per ragioni d’ufficio (Cass. pen. Sez. VI n. 30454 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
Integra il reato di peculato, e non quello di appropriazione di cose smarrite, l’apprensione da parte del pubblico ufficiale di cose rinvenute e affidategli per ragione del suo ufficio. Le cose lasciate in uno scalo ferroviario, navale o aeroportuale non possono considerarsi smarrite, essendo predisposte specifiche norme di tutela, né lo sono quelle dimenticate in un luogo che il legittimo possessore sia in grado di ricordare, anche attraverso una ricostruzione logico-temporale dei propri spostamenti. L’art. 314 cod. pen. non richiede l’utilizzo della cosa di cui il pubblico ufficiale ha il possesso per ragioni del suo ufficio e di cui si appropria, né il conseguimento di un profitto economicamente valutabile. L’art. 351 cod. pen., collocato tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, è incompatibile con la qualifica di pubblico ufficiale dell’agente.

Il Fatto

La Corte di appello di Roma aveva confermato la condanna di un agente di polizia in servizio presso la Polizia di frontiera di uno scalo aeroportuale per il reato di peculato. All’imputato si contestava di essersi indebitamente appropriato, per ragioni del suo ufficio, di un computer portatile, riconoscendo in suo favore la circostanza attenuante prevista per la particolare tenuità del fatto.

Il difensore ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi, tutti reiterativi delle doglianze di appello: la violazione di legge per avere configurato il peculato sulla base della mera disponibilità del bene e non del suo uso; la mancata riqualificazione del fatto come tentativo; il vizio di motivazione nella quantificazione della pena, derivante dall’erronea qualificazione giuridica.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ha esaminato unitariamente i tre motivi, giudicandoli infondati. La ricostruzione dei fatti emersa dalle sentenze di merito, non contestata nel ricorso, era la seguente: l’agente aveva ricevuto per ragioni del suo ufficio il computer portatile smarrito da un militare della Guardia di finanza, senza rilasciare al consegnatario alcun documento attestante la ricezione; dopo alcuni giorni lo aveva lasciato, privo della scatola, nei pressi dell’automobile di un collega all’interno del parcheggio dello scalo.

Il Tribunale, con valutazione recepita dalla Corte di appello, aveva tratto la prova della volontà di appropriazione da due circostanze: il diniego di rilasciare la ricevuta della ricezione del bene e l’avere dichiarato al collega che la scatola consegnatagli era vuota. La Corte ha ritenuto corretta la qualificazione del fatto come peculato, pur avendo l’agente fatto poi ritrovare il computer integro affinché fosse restituito al proprietario, circostanza che aveva condotto all’applicazione dell’attenuante.

I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui integra il peculato, e non l’appropriazione aggravata di cose smarrite, l’apprensione da parte dell’agente di polizia in servizio presso uno scalo aeroportuale di cose quivi rinvenute e a lui affidate per ragione del suo ufficio. Non possono considerarsi smarrite le cose lasciate in uno scalo ferroviario, navale o aeroportuale, per le quali sono predisposte particolari norme di tutela, come affermato dal precedente Sez. 6, n. 15124 del 04/03/2003.

La Corte ha inoltre escluso l’inquadramento nella violazione della pubblica custodia di cose, poiché l’art. 351 cod. pen. è collocato dal legislatore tra i delitti dei privati contro la pubblica amministrazione, risultando incompatibile con la qualifica di pubblico ufficiale rivestita dall’imputato, come già statuito da Sez. 6, n. 8408 del 19/02/1990. Non rileva, infine, che l’agente non abbia fatto alcun uso del bene dopo essersene appropriato, poiché la fattispecie non richiede né l’utilizzo né il conseguimento di un profitto.

Dal rigetto del ricorso è derivata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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