Partecipazione mafiosa e controllo delle terre: ricorso inammissibile (Cass. pen. Sez. VI n. 30458 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge ovvero la manifesta illogicità della motivazione, non anche quando propone censure sulla ricostruzione dei fatti o si risolve in una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice di merito. L’interpretazione del contenuto delle intercettazioni costituisce questione di fatto rimessa all’apprezzamento del giudice di merito, sottratta al giudizio di legittimità quando la valutazione risulti logica. La condotta di partecipazione ad associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis cod. pen. non si caratterizza per l’assunzione di uno status, ma per lo stabile inserimento dell’agente nella struttura organizzativa del sodalizio, idoneo ad attestare la sua messa a disposizione per il perseguimento dei comuni fini criminosi.

Il Fatto

Con ordinanza del 28 dicembre 2024 il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il provvedimento con cui il G.I.P. della stessa città aveva applicato la custodia in carcere a un indagato per il delitto di partecipazione all’associazione mafiosa, con specifico riferimento al mandamento di Mazara del Vallo. Secondo l’accusa provvisoria, l’indagato operava quale referente del sodalizio nel controllo e nella spartizione delle terre da destinare a pascolo.

Avverso l’ordinanza del riesame i difensori dell’indagato hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e i vizi della motivazione. Il ricorrente ha sostenuto che il Tribunale avrebbe travisato le intercettazioni, confondendolo con un cugino omonimo, e ha contestato la qualificazione della propria condotta, prospettando in subordine la contiguità compiacente o il concorso esterno. Con motivi aggiunti ha inoltre dedotto il contrasto con altra ordinanza emessa nei confronti di un coindagato.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, muovendo dalla delimitazione dei poteri del giudice di legittimità in materia cautelare. Il Collegio ha ribadito che il ricorso è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione, secondo i canoni della logica e i principi di diritto. Alla Corte spetta dunque verificare solo se il giudice di merito abbia adeguatamente reso conto delle ragioni del proprio decisum e adottato una motivazione congrua, non sindacare l’apprezzamento delle risultanze probatorie.

Su questa base, l’ordinanza impugnata è stata ritenuta esente da vizi rilevabili in sede di legittimità. Il Tribunale del riesame aveva ricostruito la genesi della consorteria mafiosa, operativa nel territorio mazarese, e aveva dato atto che il sodalizio manifestava la propria egemonia attraverso la gestione degli affari relativi alla spartizione delle aree di pascolo, assegnate a persone di fiducia a prescindere dalla volontà dei proprietari terrieri. Da qui il ruolo dell’indagato quale referente e dominus della spartizione delle terre.

Il Collegio ha poi esaminato l’assunto difensivo dell’errore di persona, secondo cui gli inquirenti avrebbero confuso l’indagato con l’omonimo cugino allevatore. Il Tribunale aveva respinto tale tesi rilevando che essa si fondava su una fallacia logica, postulando come massima di esperienza inderogabile che la mungitura del bestiame debba avvenire solo in orario mattutino. L’argomento era inoltre smentito dal doppio riscontro della polizia giudiziaria, che aveva intercettato l’indagato e lo aveva individuato nel corso di un servizio di osservazione.

Quanto alla qualificazione della condotta, la Corte ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni Unite n. 36958 del 2021 e, sulla sua scia, la precedente n. 33748 del 2005: la partecipazione mafiosa si fonda sullo stabile inserimento nella struttura organizzativa e sulla messa a disposizione per i comuni fini criminosi, non sull’assunzione di uno status. Il ricorrente si era invece limitato a prospettare letture alternative e minimizzanti delle intercettazioni, senza scalfire la tenuta logica del provvedimento.

Infine, la Corte ha escluso rilievo decisivo all’esito del procedimento instaurato nei confronti del coindagato, trattandosi di posizione diversa e non essendo stata illustrata la decisività del dato. La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli adempimenti di cancelleria.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *