Mandato di arresto europeo: rifiuto solo se pende procedimento in Italia (Cass. pen. Sez. VI n. 30465 del 09.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di mandato di arresto europeo, quando la richiesta di consegna riguarda fatti commessi in parte nel territorio dello Stato, il motivo facoltativo di rifiuto previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge 22 aprile 2005, n. 69 sussiste solo se risulti già pendente in Italia un procedimento penale per il medesimo fatto. La mancata indicazione dei gravi indizi di colpevolezza non costituisce legittimo motivo di rifiuto alla consegna, nemmeno di carattere facoltativo, dopo l’abrogazione operata dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10. Il giudice della consegna non è tenuto ad alcun sindacato sull’idoneità del quadro indiziario a sorreggere l’accusa.

Il Fatto

La Corte di appello di Trieste disponeva la consegna del ricorrente all’autorità giudiziaria tedesca, in accoglimento di un mandato di arresto europeo di natura processuale, emesso in relazione al reato di concorso in falsificazione di monete.

Avverso tale sentenza il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi. Con il primo eccepiva il difetto di giurisdizione dell’autorità tedesca in favore di quella italiana, sostenendo che la condotta a lui riferibile si sarebbe svolta in provincia di Udine. Con il secondo censurava l’omessa valutazione della gravità indiziaria, per la scarsità degli elementi addotti dall’autorità richiedente.

La Motivazione della Corte

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Sul primo motivo osserva che la difesa aveva invocato lo svolgimento in Italia, almeno in parte, della condotta imputabile al ricorrente, con conseguente radicamento della giurisdizione interna.

Richiamando un orientamento che definisce assolutamente concorde, la Corte afferma che, in tema di mandato di arresto europeo, il motivo facoltativo di rifiuto della consegna previsto dall’art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69 del 2005 sussiste solo quando risulti già pendente un procedimento penale per il fatto oggetto del mandato. A sostegno richiama Sez. 6 n. 2959 del 22.01.2020 e Sez. 6 n. 20539 del 24.05.2022.

Applicando tali principi, la Corte rileva che non risulta in alcun modo pendente in Italia, per il medesimo fatto, un procedimento penale a carico del ricorrente. Ne deriva che non si pone neppure la questione di valutare la sussistenza del motivo facoltativo di consegna.

Quanto al secondo motivo, la Corte lo reputa manifestamente infondato. L’eliminazione, ad opera del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10, del riferimento ai gravi indizi di colpevolezza dal testo dell’art. 17, comma 4, legge n. 69 del 2005 comporta che la loro mancata indicazione non costituisce legittimo motivo di rifiuto, nemmeno facoltativo, come affermato da Sez. 6 n. 39196 del 28.10.2021.

Nel medesimo senso la Corte ricorda che l’abrogazione dei commi 3, 4, 5 e 6 dell’art. 6 legge n. 69 del 2005 preclude di ritenere motivo di rifiuto la mancata allegazione della documentazione ivi indicata, secondo Sez. 6 n. 35462 del 23.09.2021 e Sez. 6 n. 23030 del 16.06.2025. Il giudice della consegna, pertanto, si è correttamente limitato a prendere atto del quadro indiziario descritto nella richiesta, senza alcun sindacato sulla sua idoneità a sorreggere l’accusa. Segue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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