Arresti domiciliari all’estero e pericolo di reiterazione nel traffico di stupefacenti (Cass. pen. Sez. VI n. 30464 del 09.09.2025)
Principi di diritto (Massima)
In materia di misure cautelari personali, il pericolo concreto e attuale di reiterazione del reato, di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., va accertato con le massime di esperienza e non è escluso dall’allontanamento dell’indagato dal territorio di origine né dal tempo trascorso dal fatto, ove la vicenda delittuosa non risulti risalente. In tema di arresti domiciliari, la questione relativa all’esecuzione in un territorio dell’Unione Europea diverso da quello italiano ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. 15 febbraio 2016 n. 36 è irrilevante quando il giudice di merito non nega in astratto l’ammissibilità della misura, ma esclude in fatto la sua compatibilità con le esigenze cautelari. L’adeguatezza di una misura meno gravosa, come l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è oggetto di valutazione di merito non sindacabile se congruamente motivata.
Il Fatto
Il ricorrente è sottoposto alla misura degli arresti domiciliari per il reato, contestato in via provvisoria, di cui agli artt. 61-bis cod. pen., 73 e 80 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, per avere concorso nel tentativo di acquisto e importazione di un quantitativo imprecisato di cocaina. Il Tribunale della libertà rigetta l’appello proposto dall’indagato avverso l’ordinanza applicativa della misura e conferma il provvedimento. Avverso tale decisione il difensore propone ricorso per cassazione, deducendo due motivi.
Con il primo motivo si censura la violazione di legge per avere il Tribunale affermato apoditticamente il pericolo di reiterazione del reato, senza considerare l’allontanamento dell’indagato dal territorio di origine e il tempo trascorso dal fatto, né l’adeguatezza di una misura meno restrittiva. Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione nell’avere escluso che l’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2016 possa applicarsi anche agli arresti domiciliari, con interpretazione della nozione di “detenzione cautelare” non limitata alla custodia in carcere; in subordine, si assume la necessità di sollevare questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE.
La Motivazione della Corte
La Corte dichiara infondato il primo motivo. Il Tribunale, sulla base di pertinenti massime di esperienza e senza incorrere in vizi manifesti di logicità, ha valutato la personalità del ricorrente come allarmante, valorizzando il suo pieno coinvolgimento nella rete di rapporti relativa al traffico internazionale di sostanze stupefacenti contestato e destinato a consumarsi in Australia.
Non risulta irragionevole, per la Corte, l’esclusione di una decisiva rilevanza del tempo trascorso dalla vicenda: il fatto si è avviato nel 2020 e si è protratto fino al 2021. Né rileva l’incensuratezza dell’indagato, correttamente valutata come elemento sopravvenuto rispetto all’adozione del provvedimento cautelare.
Il secondo motivo è parimenti infondato. La Corte rileva che la questione interpretativa dell’art. 4, comma 1, lett. d), d.lgs. n. 36/2016 è irrilevante nella fattispecie. Il Tribunale, infatti, non ha affermato che gli arresti domiciliari non possano essere eseguiti in un territorio dell’Unione Europea diverso da quello italiano, ma ha escluso in fatto che tale scelta sia compatibile con le esigenze cautelari del caso.
La motivazione si fonda sul rilievo che, restando nel territorio estero, il ricorrente avrebbe mezzi e contatti per allontanarsi volontariamente, sottrarsi al provvedimento dell’autorità giudiziaria italiana e reiterare condotte delittuose. Su tali basi il Tribunale ha escluso l’adeguatezza della misura meno gravosa dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria; valutazione di merito che la Corte condivide sul piano della congruità motivazionale.
Dal rigetto del ricorso deriva la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Nota della Redazione
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