Principi di diritto (Massima)
In tema di misure di prevenzione patrimoniali, l’inefficacia della confisca per l’inosservanza del termine perentorio di cui all’art. 27, comma 6, del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, non preclude, in assenza di una previsione espressa in tale senso, la rinnovazione del provvedimento ablativo caducato, stante la natura endoprocessuale di siffatto termine e il carattere meramente formale del vizio. La sanzione dell’inefficacia produce effetti invalidanti esclusivamente nell’ambito del procedimento in cui si è manifestato il superamento dei termini, senza travolgere i presupposti sostanziali della misura, concernenti la qualifica soggettiva del proposto e il giudizio di sproporzione. La declaratoria di inefficacia costituisce una decisione caducatoria per ragioni processuali, non assimilabile a un giudicato di merito, e non determina pertanto alcuna preclusione all’instaurazione di un nuovo e diverso procedimento applicativo. La previsione di termini perentori nel procedimento di prevenzione, introdotta a garanzia della ragionevole durata del processo, non implica l’intangibilità della decisione caducata, potendo l’interesse dello Stato alla eliminazione dal circuito economico di beni di accertata provenienza illecita essere fatto valere in un autonomo procedimento. La questione di legittimità costituzionale dell’art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011, per contrasto con gli artt. 3, 41, 42, 111 e 117 Cost., è manifestamente infondata, attesa l’esistenza del rimedio indennitario di cui alla legge n. 89 del 2001 per l’eventuale violazione del termine di ragionevole durata. La direttiva 2014/42/UE, relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato in materia penale, non è pertinente rispetto alla confisca di prevenzione, che ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria, sicché non sussistono i presupposti per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
Il Fatto
La Corte di appello di Palermo confermava il decreto del Tribunale che aveva parzialmente accolto la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della confisca dei beni riconducibili al proposto, a seguito della sentenza della Cassazione che aveva dichiarato inefficace la precedente confisca per decorso del termine massimo di cui all’art. 27, comma 6, d.lgs. n. 159/2011. La Corte distrettuale riteneva possibile la rinnovazione della misura patrimoniale a seguito della pronuncia d’inefficacia, sulla scorta della natura meramente formale del vizio, e rigettava le richieste di restituzione dei beni per gli anni 2006-2012, ritenendo insussistenti i presupposti per la revoca della confisca.
Avverso tale decreto, i difensori del proposto e della moglie hanno proposto ricorso per cassazione, deducendo l’erronea interpretazione dell’art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011, per avere la Corte territoriale consentito la rinnovazione della misura ablativa nonostante la declaratoria di inefficacia. Hanno, altresì, sollevato questione di legittimità costituzionale e chiesto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia Europea, oltre a censurare il mancato accoglimento delle richieste di restituzione dei beni per gli anni 2006, 2007-2009 e 2010-2012.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi, ritenendo infondati i motivi. Quanto al primo motivo, ha dato continuità al principio secondo cui l’inefficacia della confisca per violazione del termine di cui all’art. 27, comma 6, d.lgs. 159/2011 non preclude la rinnovazione del provvedimento, in ragione della natura endoprocessuale del termine e del carattere meramente formale del vizio. La Corte ha richiamato il precedente delle Sezioni Unite (sent. Madonia), evidenziando che la sanzione processuale non travolge i presupposti sostanziali della misura e che il giudicato di prevenzione, caratterizzato da precarietà, opera solo in presenza di decisioni di merito e non su decisioni caducatorie per ragioni processuali. Ha, altresì, escluso la violazione dei principi del giusto processo e del diritto di proprietà, osservando che il legislatore ha apprestato il rimedio indennitario di cui alla legge n. 89 del 2001 per l’eventuale violazione del termine di ragionevole durata, e che la denunciata situazione patologica costituisce una mera evenienza di fatto non direttamente collegabile al dettato normativo.
La Corte ha, quindi, dichiarato manifestamente infondata la questione di costituzionalità e ha escluso i presupposti per il rinvio pregiudiziale, rilevando che la direttiva 2014/42/UE non è pertinente rispetto alla confisca di prevenzione, che ha natura ripristinatoria e non sanzionatoria, come costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e dalla Corte EDU. Con riferimento ai restanti motivi, la Corte ha rilevato che le censure attenevano a profili di merito relativi al computo della sproporzione e alla quantificazione degli importi da restituire, non utilmente scrutinabili in sede di legittimità, o che erano state correttamente esaminate e disattese dalla Corte territoriale con motivazione effettiva e congrua, ovvero che erano state proposte per la prima volta in sede di memoria, e quindi non devolute al giudice di appello.
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